L’accatastamento è da considerare accettazione tacita dell’eredità solo se effettuato dall’erede in questione, non da un terzo.
Se, alla morte del proprietario di un immobile, uno dei suoi familiari dovesse intestarsi la casa chiedendo la voltura al catasto, quali conseguenze avrebbe tale suo atto? Al di là delle possibili contestazioni che potrebbero sollevare gli eventuali coeredi che non abbiano autorizzato tale attribuzione di proprietà, la voltura catastale è da considerarsi un’accettazione tacita dell’eredità.
Questo, da un punto di vista pratico, richiama una serie di conseguenze non indifferenti: l’impossibilità innanzitutto di rinunciare all’eredità in un momento successivo, la responsabilità pro quota per tutti i debiti lasciati dal de cuius e, quindi, anche l’obbligo di pagamento delle relative imposte (sia quelle collegate alla successione che quelle maturate prima del decesso come nel caso delle cartelle esattoriali).
A tale conclusione è arrivata più volte la giurisprudenza della Cassazione. Secondo la Corte [1], l’accettazione tacita di eredità «può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un’accettazione tacita dell’eredità [2], ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l’atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (…)» [3].
In questo senso, continuano gli Ermellini, la voltura catastale può considerarsi accettazione tacita dell’eredità solo se effettuata dall’erede in questione; non ha invece tale medesimo effetto se eseguita da altri, a meno che non ci sia stato un conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato [4].
Al contrario, la presentazione della sola denuncia di successione non implica accettazione dell’eredità. Ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità, non rilevano tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l’intenzione univoca di assumere la qualità di erede, quali la denuncia di successione e il pagamento delle relative imposte, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi. Sicché tale elemento, di per sé solo, è insufficiente, se non accompagnato da altre circostanze che denotino un comportamento complessivo del chiamato all’eredità, che sia espressivo di condotte incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare, tra cui, ad esempio, oltre alla presentazione della denuncia di successione, la richiesta di voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile.
I presupposti fondamentali ed indispensabili ai fini di un’accettazione tacita sono rappresentati dall’elemento intenzionale di carattere soggettivo e da quello oggettivo, attinente al compimento di un atto che solo chi riveste la qualità di erede avrebbe il diritto di compiere, pertanto solo in presenza di tali elementi è consentito ravvisare un comportamento inequivoco, che costituisca espressione della volontà di accettare.
fonte laleggepertutti