Si può far allontanare l’amministratore di condominio durante la riunione?

Può succedere che, nel corso dell’assemblea di condominio, si debba prendere una decisione in merito all’operato dell’amministratore e che i condomini vogliano esprimere la propria opinione in piena libertà, senza l’influenza o il giudizio del diretto interessato. Pertanto, ci si chiede se sia possibile l’allontanamento dell’amministratore di condominio dall’assemblea. Si tratterebbe di una scelta dettata dalla necessità di garantire una più genuina manifestazione del pensiero dei partecipanti, garantita proprio dalla segretezza della discussione. È del resto comprensibile il fatto di non volersi porre apertamente in contrasto con il capo condomino senza però rinunciare a voler dire la propria in merito ad eventuali omissioni o responsabilità.

Ed allora, in assenza di una clausola nel regolamento che disponga un simile diritto, si può far allontanare l’amministratore dalla riunione magari allo scopo di decidere sul rinnovo della sua carica o sull’eventuale disdetta immediata? Vediamo cosa dice la legge.

La presenza del capo condomino alla riunione di condominio non è obbligatoria per legge, ma è necessaria – se non indispensabile – quantomeno nella fase iniziale, per la verifica della regolarità delle convocazioni (è lui infatti che ha inviato le raccomandate, le Pec o i fax e possiede le relative ricevute) e dei millesimi necessari al quorum costitutivo.

Dunque, se anche è vero che nessuna norma stabilisce la necessaria partecipazione dell’amministratore alla riunione, è anche vero che, in sua assenza, qualcuno ne dovrà svolgere le tipiche funzioni preliminari. In alternativa, si potrebbe pensare di chiedere l’allontanamento dell’amministratore dopo la verifica della regolare costituzione dell’assemblea, prima cioè dell’avvio della discussione sullo specifico punto all’ordine del giorno che coinvolge la sua figura e le sue responsabilità.

Potrebbe però l’amministratore rifiutarsi di allontanarsi dall’assemblea? La risposta è ovviamente no: riteniamo che sia un diritto dei condomini chiedere l’allontanamento dell’amministratore, così come un dovere di quest’ultimo allontanarsi se gli viene richiesto dalla maggioranza dei condomini. E ciò proprio perché, a differenza dei vari condomini, questi non ha alcun diritto a partecipare alla riunione. Ha certamente il diritto a difendersi da eventuali accuse, ma potrà comunque farlo nelle opportune sedi giudiziarie, ad esempio innanzi al tribunale in caso di illegittima revoca del mandato.

Peraltro, c’è anche da dire che l’incarico di amministratore può essere revocato in qualsiasi momento, anche prima della scadenza, trattandosi di un rapporto fiduciario. Secondo la giurisprudenza, in caso di recesso senza un valido motivo, all’amministratore spetta il risarcimento del danno, pari al compenso che avrebbe ricevuto se solo l’incarico fosse giunto al termine. Invece, in presenza di una giusta causa per il recesso dal contratto, il capo condomino non può esigere nulla.

Dunque, l’amministratore non ha diritto – almeno nel corso dell’assemblea condominiale – a sapere cosa si dice di lui e deve pertanto allontanarsi qualora gli sia stato richiesto dalla maggioranza dei condomini. Lo stesso presidente dell’assemblea potrebbe chiedere che l’assemblea si pronunci sulla questione della presenza dell’amministratore con decisione a maggioranza.

L’assemblea condominiale è comunque validamente costituita anche qualora l’amministratore di condominio non vi partecipi personalmente (Tribunale di Parma, 10 ottobre 2017, n. 1382). A sostegno di questa tesi si può fare riferimento in via analogica a norme che prevedono la convocazione e la tenuta dell’assemblea da parte dei soli condòmini (articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile: «L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del Codice, può esser convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condòmini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può esser convocata a iniziativa di ciascun condomino»).