L’amministratore rischia il reato di diffamazione se pubblica un annuncio su un’azione esecutiva indicando il nome dell’interessato?
Hai avuto un debito mai saldato e non sei riuscito nemmeno a sistemarlo quando è arrivato il decreto ingiuntivo che sollecitava il pagamento. Così, si è aperta la procedura che porta dritta dritta al pignoramento. Tuttavia, nell’arrivare un giorno in quella che è ancora la tua casa, mentre aspetti l’ascensore, vedi che l’amministratore del condominio ha messo in bacheca l’avviso di vendita all’asta del tuo immobile pignorato. Lì per lì, ti senti mancare: ora, il tuo fallimento è di pubblico dominio, lo sanno non soltanto i vicini ma anche amici e parenti che vengono a trovarli. Ti chiedi se sia normale fare una cosa del genere, se non venga lesa la tua privacy. In questo caso, l’avviso pubblico di pignoramento in condominio è legale oppure l’amministratore ha oltrepassato i limiti? Non è che così facendo ha voluto infangare il nome del destinatario dell’atto esecutivo?
La giurisprudenza si è pronunciata in modo contrastante, ma una recente sentenza della Cassazione [1] ha escluso che l’amministratore possa essere accusato di diffamazione per il fatto di mettere negli spazi comuni del palazzo l’avviso di vendita della casa di un condomino a causa di un pignoramento nei suoi confronti. Vediamo perché.
Avvisi in condominio: cosa si può mettere in bacheca?
Ciascun condomino è autorizzato ad utilizzare la bacheca del condominio per mettere degli avvisi di interesse comune, anche se, di norma, viene gestita dall’amministratore. Non sono consentiti gli annunci pubblicitari della propria attività ma soltanto le comunicazioni inerenti alla vita in condominio, come ad esempio richiamare l’attenzione sul non lasciare i rifiuti sulle scale, non fumare in ascensore, rispettare la quiete dopo una certa ora oppure sollecitare il pagamento delle spese condominiali, ecc.
Ecco, a proposito dei ritardi sui pagamenti: è importante che l’avviso in questione sia generico e non contenga il nome di chi non ha ancora versato la propria quota. Questo perché, per quanto ogni proprietario abbia il diritto di sapere chi è che non paga, visto che poi la morosità si ripercuote su tutti quanti, questa informazione non deve trapelare all’esterno. E, come detto all’inizio, la bacheca del condominio è accessibile anche a chi non ci abita, a chi viene a fare visita a parenti o amici. Occorre, quindi, tutelare i dati personali dei morosi, di cui fanno parte anche le informazioni che riguardano le loro posizioni di debito. In caso contrario, potrebbero chiedere il risarcimento.
Allo stesso modo, non è possibile pubblicare in bacheca le informazioni su cause e vertenze legali in corso nei confronti dei condòmini: si tratterebbe di una illecita violazione della privacy.
Avvisi in condominio: le responsabilità dell’amministratore
Nel caso in cui venga violata la privacy di un condomino moroso perché le informazioni sui suoi mancati pagamenti sono finite nella bacheca del condominio, la responsabilità penale riguarda soltanto l’amministratore in quanto titolare e responsabile del trattamento dei dati inerenti a tutte le attività svolte per la gestione condominiale.
In passato, la Cassazione ha stabilito che la pubblicazione dei dati sui morosi nel pagamento delle spese condominiali equivale a commettere il reato di diffamazione. Di recente, la stessa Corte ha escluso questa possibilità quando l’amministratore mette in bacheca o sui muri delle scale l’avviso di vendita di un’unità immobiliare a causa di un pignoramento nei confronti di un condomino, purché la comunicazione venga fatta solo per tenere al corrente gli altri proprietari circa le eventuali ripercussioni economiche dell’atto.
È fondamentale, dunque, che non ci sia la volontà di infangare o di mettere in cattiva luce il soggetto pignorato. Nel caso esaminato dalla Cassazione, infatti, l’amministratore ha affermato di avere agito per esercitare una sua prerogativa, visto che doveva informare tutti i condòmini di una situazione di fatto. La Corte ricorda che la condizione di difficoltà di un condomino può avere delle conseguenze sulle quote che tutti gli altri devono versare.
fonte laleggepertutti