Fornitura di energia elettrica e gas; contestazione da parte del consumatore; onere probatorio a carico della società somministrante; pratiche commerciali scorrette e campagna pubblicitaria del settore energetico; gara per cessione di contratto di vendita di gas naturale.

Contestazione delle bollette e riparto dell’onere probatorio
Nei contratti di somministrazione di energia e gas naturale, a fronte della contestazione della congruità dei consumi portati dalle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante (società che fornisce il bene all’utente) e non al distributore (società che fornisce il bene per la fornitura agli utenti) la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c..

Consegue che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e la bolletta risulta idonea a dimostrare l’entità dei consumi della somministrazione solo in caso di mancata contestazione da parte dell’utente poiché, in ipotesi contraria, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore.

Tribunale Vibo Valentia sez. I, 29/04/2021, n.321

L’effettiva erogazione del servizio
Nel caso di contratto di somministrazione grava sul gestore provare l’entità dei consumi e la bolletta è un atto unilaterale di natura meramente contabile. Infatti, la bolletta del gas o dell’energia elettrica non basta a dimostrare che effettivamente l’azienda abbia erogato il servizio e, in un procedimento ordinario, non può essere utilizzata come prova per richiedere all’utente il pagamento di una determinata somma.

Tribunale Nola sez. I, 22/09/2020, n.1353

Fornitura gas: la correttezza delle rilevazioni
Nei rapporti di fornitura di gas, nel caso in cui il cliente contesti le rilevazioni del contatore, la bolletta perde qualsiasi valore probatorio, gravando sulla società che eroga il servizio l’onere di dimostrare la correttezza delle rilevazioni stesse.

Tribunale Castrovillari, 22/07/2020, n.644

Valore probatorio della bolletta
Nel caso di contratto di somministrazione grava sul gestore provare l’entità dei consumi e la bolletta è un atto unilaterale di natura meramente contabile. Infatti la bolletta del gas o dell’energia elettrica non basta a dimostrare che effettivamente l’azienda abbia erogato il servizio e in un procedimento ordinario non può essere utilizzata come prova per richiedere all’utente il pagamento di una determinata somma.

Tribunale Catania sez. III, 24/02/2019, n.891

Contestazione della fattura del gas
Qualora un consumatore contesti l’ammontare della fattura del gas rispetto a quanto effettivamente consumato, la società somministrante ha l’onere di provare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra i dati forniti e quelli riportati in bolletta, pena il mancato riconoscimento della somma fatturata.

Corte appello Roma sez. II, 29/01/2018, n.569

Somministrazione energia e gas
Nei contratti di somministrazione di energia e gas naturale, a fronte della contestazione – anche stragiudiziale – della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante (società che fornisce il bene all’utente) e non al distributore (società che fornisce il bene per la fornitura agli utenti) la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova.

Consegue che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e la bolletta risulta idonea a dimostrare l’entità dei consumi della somministrazione solo in caso di mancata contestazione da parte dell’utente poiché, in ipotesi contraria, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore.

Tribunale Grosseto, 10/09/2018, n.796

Rateizzazione del pagamento per la fornitura di gas
In tema di rateizzazione dei conguagli nel settore di fornitura gas è disciplinata dalla delibera Aeeg 229/01. Detta delibera, all’art. 10, comma 6, prevede che il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due. Tale previsione non equipara però la periodicità dei ratei a quella della fatturazione, nulla riferendo in merito alla periodicità con cui devono essere corrisposte le rate, determinandone soltanto il numero.

Tribunale Bari, 07/03/2017, n.1241

Impresa operante nel settore speciale del gas e dell’elettricità
È soggetto alle regole di evidenza pubblica stabilite dal d.lg. n. 163 del 2006 per i settori speciali, e pertanto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), c.p.a., ricade nell’ambito della giurisdizione esclusiva del g.a., l’affidamento che, sotto il profilo soggettivo, riguarda un’impresa operante nel settore speciale del gas e dell’elettricità e, sotto il profilo oggettivo, attiene a un servizio, quale la stampa e imbustamento delle bollette, riferibile al predetto settore speciale di attività.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 20/10/2016, n.1158

Vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas
Nel caso in cui non vengano rispettate dai venditori le nuove regole fissate con la Delibera 67/2013/R/COM del 21 febbraio 2013, intitolata Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in materia di costituzione in mora, è previsto che i clienti possono ricevere automaticamente dei congrui indennizzi accreditati in bolletta.

Tribunale Teramo, 09/09/2014, n.1200

Autorità garante della concorrenza e del mercato e claim pubblicitario ingannevole
Una campagna pubblicitaria denominata “Tutto compreso gas” contenente il claim pubblicitario “Prezzo fisso e invariabile per un anno” seguito dall’indicazione “comprensivo di tutte le voci in bolletta, i.v.a. e imposte escluse” riportata a caratteri ridotti, integra una pratica commerciale idonea ad indurre in errore i destinatari, perché non viene fornita alcuna informazione in merito alla percentuale di incidenza della componente di commercializzazione all’ingrosso del gas, sul prezzo complessivo sostenuto dal consumatore.

Garante concorr. e mercato, 03/09/2013, n.24508

Modalità gratuita per il pagamento della bolletta
Deve escludersi che la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas con cui è stato imposto al soggetto esercente la somministrazione di energia elettrica di assicurare all’utente almeno una modalità gratuita per il pagamento della bolletta, abbia comportato l’integrazione del regolamento di servizio predisposto dal concessionario, e, indirettamente, dei singoli contratti di utenza, posto che l’indeterminatezza della prescrizione lasciava a quest’ultimo ampia discrezionalità circa le sue modalità di attuazione del precetto stesso (nella specie, è stata confermata, correggendone la motivazione, la pronuncia di merito che aveva escluso la responsabilità contrattuale del gestore, invocata dall’utente che lamentava il danno consistente nell’esborso di un euro per il pagamento della bolletta tramite il servizio postale).

Cassazione civile sez. III, 28/07/2011, n.16519

Fornitura di energia elettrica e gas
Gli esercenti di servizi per la fornitura di energia elettrica e gas (e nella specie l’Enel Distribuzione s.p.a), avevano e hanno l’obbligo di indicare in bolletta tutte le modalità di pagamento messe a disposizione degli utenti; e poiché, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della delibera n. 200/1999, gli esercenti sono tenuti ad “offrire almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta”, risulta evidente che essi sono tenuti non solo ad offrire, ma anche ad indicare nella bolletta una modalità gratuita di pagamento.

Consiglio di Stato sez. VI, 03/05/2010, n.2507

Bollette non conformi ai principi dell’Autorità garante dell’energia elettrica e del gas
Laddove il bando richiede ad ogni concorrente di “garantire l’uso di un sistema di fatturazione in linea con quanto disposto dall’Autorità garante dell’energia elettrica e del gas” nonché di “prendere atto dell’obbligo di svolgere l’attività di vendita nell’osservanza di tutte le norme vigenti” emesse dalla predetta Autorità introduce veri e propri requisiti di partecipazione e non impegni di esecuzione corretta del contratto (in applicazione a tale qualificazione è stata ritenuta legittima l’esclusione della ricorrente nei cui confronti l’Autorità garante del settore aveva accertato l’emissione di bollette non conformi ai principi della stessa Autorità e non aveva garantito ai clienti finali la necessaria trasparenza sull’identità).

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 15/05/2009, n.1046

fonte laleggepertutti