Da oggi via libera alla cessione del bonus locazioni nella sua versione extra-large prevista dal dl sostegni bis (decreto legge 73/2021).

Con il provvedimento numero 2021/228685 pubblicato lo scorso 7 settembre l’agenzia delle entrate ha, infatti, aggiornato modello e software per la cessione del tax credit sugli affitti, fermi allo scorso 12 febbraio, consentendo anche le compravendite dei crediti relativi alle mensilità da maggio a luglio 2021.

Senza tale novazione le cessioni sarebbero state bloccate ai soli bonus prodotti dal pagamento delle mensilità da gennaio ad aprile 2021 in recepimento alle modifiche apportate in corso di conversione del decreto legge 34/2020 (il decreto rilancio).

Come specificato nel citato provvedimento, il nuovo modello di comunicazione benché pubblicato lo scorso martedì, sarà utilizzabile da oggi 9 settembre 2021.

Tra le novità del modello, oltre al recepimento delle novazioni all’articolo 28 del decreto legge 34/2020 (norma che disciplina il bonus) previste dall’articolo 4 del decreto legge 73/2021, trova spazio anche possibilità di indicare nel quadro «tipologia di credito ceduto», la cessione dei tax credit relativi a canoni dovuti in base ad atti o contratti da registrare in caso d’uso.

Le novità dell’articolo 4 del 73/2021. Il decreto sostegni bis ha potenziato il bonus locazioni disciplinato all’articolo 28 del decreto legge numero 34 del 2020 allungandone anche la gittata temporale. Ante modifiche infatti l’agevolazione si era interrotta alle mensilità 2020 ed unicamente per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, era prevista anche per i canoni di competenza dei mesi fino al 30 aprile 2021. Con l’articolo 4 del decreto legge sostegni bis il legislatore è intervenuto su tre fronti.

Da un lato ha prolungato fino al 31 luglio 2021 la versione del bonus ad hoc per il settore turistico ricettivo.

Dall’altro ne ha allungato la portata anche per i canoni corrisposti relativi alle mensilità da gennaio a maggio 2021 dagli affittuari soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019.

Va specificato che per i soggetti under 15 milioni di euro a variare non sono solo i requisiti soggettivi (il tetto ricavi) ma anche quelli oggettivi. Il credito infatti spetta non più a patto che vi sia una contrazione del fatturato almeno del 50% misurata «mese su mese», ma a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Tax credit dettaglianti. Da ultimo il legislatore ha dato nuova linfa anche al tax credit specifico per i dettaglianti (previsto inizialmente al comma 3-bis dell’articolo 28 del decreto legge numero 34 del 2020) raddoppiando le percentuali del credito e rendendolo utilizzabile per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro.

Dal punto di vista delle percentuali il credito per i dettaglianti nella versione «originaria» prevedeva come misura quella del 20 per cento ordinario e del 10 per cento in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

Grazie a quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 2 bis dell’articolo 4 del decreto legge 73/2021 il nuovo credito per i commercianti al dettaglio spetta invece rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento.

fonte italiaoggi