A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgro

Il “bonus verde” è stato confermato per l’anno in corso dalla Legge di Bilancio 2021.

Come è noto, si tratta di un’agevolazione relativa a tutti gli interventi straordinari di sistemazione di giardini, terrazze e aree scoperte di pertinenza con la messa a dimora di alberi e piante.

Il bonus in questione non riguarda soltanto gli interventi effettuati dai proprietari degli immobili e dagli inquilini, bensì concerne anche le opere compiute nei condomini.

Possono usufruire della detrazione esclusivamente coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto delle opere e che hanno sostenuto le relative spese.

Ai contribuenti è data la possibilità di detrarre il 36% delle spese documentate concernenti il verde (realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, nonché sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi), fino ad un massimo di spesa di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Dunque, trattasi di una detrazione complessiva di 1.800 euro.

L’agevolazione è ripartita in 10 anni, a quote costanti, a cominciare dall’anno in cui sono state sostenute le spese ed in quelli a venire.

Per quanto riguarda le agevolazioni spettanti al condominio, le detrazioni sono previste fino ad un importo massimo di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo compresa nel condominio stesso.

Il singolo condòmino avrà diritto alla detrazione nel limite della quota a lui imputabile, purché la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro e non oltre i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Qualora venissero realizzati interventi di sistemazione del verde sia sul singolo appartamento che sulle parti comuni della struttura condominiale, il bonus verde spetterà su due distinti limiti di spesa agevolabile di 5.000 euro ciascuno, sia per la sistemazione delle pertinenze di immobili di proprietà privata che per le spese sostenute per opere eseguite nel condominio.

Nell’ipotesi, invece, di interventi realizzati sulle parti comuni esterne condominiali, potranno beneficiare della detrazione per i lavori sulle parti comuni anche i proprietari di immobili per uso diverso da quello abitativo, a condizione che il condominio sia destinato per almeno la metà ad abitazioni. Se nella struttura vi sono anche dei negozi, l’ammontare massimo delle spese dovrà, però, essere calcolato in base al numero degli appartamenti piuttosto che sul numero complessivo delle unità immobiliari presenti, mentre la ripartizione della detrazione verrà sempre effettuata sulla base di millesimi di proprietà complessivi.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante strumenti che permettono la tracciabilità delle operazioni (ad esempio, carte di credito, bonifico bancario o postale, ecc.).

È importante che il contribuente conservi:

la documentazione che attesti il pagamento delle spese;
le fatture o ricevute fiscali che dimostrino il sostenimento della spesa e la riconducibilità di quest’ultima agli interventi agevolabili. Nel documento di spesa va indicato il codice fiscale dell’avente diritto alla detrazione e la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta fra quelle agevolabili;
l’autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese non ecceda il limite massimo ammissibile;
la dichiarazione dell’amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condòmino, nonché la misura della detrazione;
se il condominio non possiede il codice fiscale (condominio minimo), vale l’autocertificazione attestante la natura degli interventi realizzati e indicante i dati catastali delle unità immobiliari.