L’EFFETTO DELLA PROROGA AL 6 OTTOBRE DEL TERMINE PER CHIEDERE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L’Agenzia delle entrate incentiva i locatori a rinegoziare il canone d’affitto per l’anno 2021. Oltre a limitare il ricorso alla richiesta del contributo a fondo perduto riservato ai proprietari immobiliari che acconsentono alla riduzione del canone di locazione causa Covid, posticipando al 6 ottobre 2021 (anziché al 6 settembre) il termine ultimo per la presentazione delle domande volte a ottenere l’agevolazione (provvedimento direttoriale n. 227358/2021 del 4 settembre 2021), l’Agenzia ha inteso favorire la sostenibilità degli affitti da parte dei conduttori in difficoltà economica per l’emergenza sanitaria. La proroga, infatti, consente ai conduttori in difficoltà di poter onorare gli affitti evitando la riduzione del canone e la conseguente istanza di contributo.

Il nuovo contratto (ridotto) deve decorrere dal 25 dicembre 2020 e la comunicazione all’Agenzia della rinegoziazione va trasmessa entro il 31 dicembre 2021. L’importo del contributo a fondo perduto è commisurato alla riduzione delle somme richieste per gli immobili a uso abitativo relative alle mensilità di tutto il 2021, già accordate e comunicate all’Agenzia delle entrate, o comunque da accordare e comunicare, entro il 31 dicembre 2021. L’indennizzo 2021 per la riduzione del canone consiste in un importo pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e può arrivare fino a 1.200 euro per locatore. L’importo effettivo del contributo 2021 per la riduzione del canone sarà tuttavia riconosciuto considerando l’ammontare dei fondi disponibili e i contributi richiesti. In ogni caso occorrerà attendere il 2022 per conoscere il valore reale dell’agevolazione (in quanto gli indennizzi verranno erogati dopo il 31 dicembre 2021).

Sempre entro il termine del 6 ottobre 2021 i proprietari degli immobili a uso abitativo che hanno ridotto il canone potranno trasmettere eventuali istanze sostitutive di quelle precedentemente inviate. Nessuna novità, invece, sui tempi da rispettare per la rinuncia al bonus affitto 2021 richiesto: la scadenza resta fissata al 31 dicembre 2021.

L’agevolazione introdotta dal decreto Ristori (dl 34/2020) non deve essere confusa con il credito di imposta che spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che versano il canone di locazione.

Beneficiari. I beneficiari del bonus per la riduzione dei canoni di locazione sono i proprietari di case affittate come abitazione principale in comuni ad alta tensione abitativa, che quest’anno hanno ridotto o ridurranno l’importo del canone di locazione.

Il contributo spetta a condizione che:

– la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;

– l’immobile adibito a uso abitativo sia situato in un comune ad alta tensione abitativa e costituisca l’abitazione principale del locatario;

– il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso;

– la rinegoziazione con riduzione del canone sia comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI;

– la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

Contributo a fondo perduto. Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del locatore che possiede i requisiti previsti. L’importo del contributo è commisurato all’importo complessivo delle riduzioni dei canoni di locazione degli immobili a uso abitativo relative alle mensilità dell’anno 2021, già accordate al conduttore e comunicate all’Agenzia delle entrate o che verranno accordate e comunicate all’Agenzia entro il 31 dicembre 2021.

Il contributo è un importo pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e spetta per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore. Dopo il 31 dicembre 2021, in base alle rinegoziazioni indicate nelle istanze e poi effettivamente accordate e debitamente comunicate, l’Agenzia procederà all’erogazione dei contributi spettanti.

Tipologia del contratto. Il contratto di locazione deve avere a oggetto un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa e che costituisce l’abitazione principale del conduttore (‘elenco dei comuni è consultabile sul sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Ai fini dell’individuazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo, si fa presente che si tratta dei contratti registrati presso l’Agenzia delle entrate mediante modello RLI e compilazione del campo «Tipologia di contratto» con uno dei seguenti valori:

– L1 locazione di immobile ad uso abitativo

– L2 locazione agevolata di immobile ad uso abitativo

– L3 locazione di immobile a uso abitativo (contratto assoggettato a Iva).

Sono anche ricompresi i contratti di locazione di immobili a uso abitativo registrati all’Agenzia con modalità vigenti in passato, diverse dal modello RLI (ossia modello 69 o registrazione telematica).

Rinegoziazione in diminuzione. Il contratto di locazione deve essere oggetto di una o più rinegoziazioni in diminuzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso e tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

Le rinegoziazioni devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI entro il 31 dicembre 2021. Per quanto riguarda le rinegoziazioni già comunicate all’Agenzia alla data di presentazione dell’istanza, possono pertanto essere oggetto del beneficio solamente quelle aventi data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

Per quanto riguarda le rinegoziazioni in diminuzione che si intende accordare al conduttore successivamente alla data di presentazione dell’istanza, sono anch’esse oggetto del contributo e possono essere indicate nell’istanza come rinegoziazioni programmate, con indicazione dell’impegno alla comunicazione all’Agenzia tramite il modello RLI entro il 31 dicembre 2021.

Il contributo relativo a tali rinegoziazioni sarà effettivamente spettante ed erogato solo limitatamente a quelle che risulteranno effettivamente comunicate tramite il modello RLI alla data del 31 dicembre 2021.

Domande. I locatori interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza, da trasmettere all’Agenzia esclusivamente in modalità telematica entro il 6 ottobre 2021.

La domanda deve contenere, tra l’altro, i dati del contratto oggetto di rinegoziazione, con la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato e l’importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione e l’indicazione della quota di possesso del locatore richiedente il contributo.

Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 luglio 2021.

Il contratto con una rinegoziazione in diminuzione: un esempio. Si consideri un immobile a uso abitativo di categoria catastale A/3, di proprietà del soggetto A per il 75%. L’immobile è situato nel comune di Milano (comune ad alta densità abitativa) e il conduttore vi ha preso la residenza anagrafica, adibendolo così ad abitazione principale. Il contratto di locazione prevede un canone annuo di 6.000 euro (canone mensile di 500 euro), regolarmente registrato all’Agenzia delle entrate, con decorrenza (data iniziale della locazione) il 01/01/2019 e data di scadenza il 31/12/2022. Il 1° gennaio 2021 i locatori hanno accordato al conduttore una rinegoziazione in diminuzione del canone, che passa a 400 euro al mese per i mesi da gennaio a giugno 2021 (181 giorni) e tale rinegoziazione è stata regolarmente comunicata all’Agenzia delle entrate mediante la presentazione del modello RLI in cui nel campo «Canone rinegoziato» è stato indicato il valore di 4.800 euro (canone mensile rinegoziato di 400 euro, moltiplicato (indipendentemente dai mesi di riduzione accordati), per i dodici mesi che compongono l’intera annualità del contratto di locazione). Il locatore A intende presentare l’istanza di richiesta del contributo e determina, come indicato di seguito, il contributo relativo al contratto di locazione:

– quota di possesso (A): 75%

– rinegoziazione dal: 1° gennaio 2021

– rinegoziazione al: 30 giugno 2021

– periodo di rinegoziazione in gg: 181

– canone annuo originario: 6.000

– (D) canone annuo rinegoziato: 4.800

– (E=C-D) riduzione teorica annua: 1.200

– (F=E/365*B) riduzione del periodo rinegoziato: 595,07

– (G=F*A) riduzione pro quota: 446,30

– (H) riduzione complessiva anno 2021: 446,30

– (H*50%) contributo spettante: 223,15.

fonte italiaoggi