È possibile eseguire l’intervento trainante di isolamento termico (cappotto) anche sulla singola unità immobiliare, ma nel rispetto delle condizioni previste. Se, al contrario, il cappotto viene eseguito sull’intero edificio, a vantaggio di tutte le unità che lo compongono, lo stesso deve essere inquadrato come eseguito dal condominio sulle parti comuni e, quindi, sottostare alle relative condizioni.

La lettura, in particolare, della lettera a), comma 1 dell’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020, come modificato dalla legge 178/2020, nonostante le numerose risposte agli interpelli e risposte alle domande frequenti (Faq), suscita ancora numerose perplessità nell’applicazione pratica.

Si ricorda, infatti, che le disposizioni individuano tra gli interventi di riqualificazione energetica «trainanti», per la fruizione del 110%, quelli che hanno per oggetto l’isolamento termico dell’involucro dell’edificio, di cui alla lett. a), comma 1 del citato art. 119.

Con riferimento ai detti interventi di isolamento termico dell’involucro dell’edificio, è richiesto che gli stessi interessino più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (condominio) o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno (unità singola).

L’Agenzia delle entrate ha precisato (circ. 24/E/2020) che gli interventi di isolamento termico devono riguardare le superfici che delimitano il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, devono rispettare il requisiti di trasmittanza «U» (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal dm 11/03/2008 e possono interessare l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno sita all’interno di edifici plurifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

Come richiesto dalle disposizioni richiamate, si evidenzia ulteriormente che i parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori, che i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al dm 11/10/2017, che rientrano tra le spese ammissibili al 110%, le spese per la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno, anche insieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco, che l’intervento incida per più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente e che si realizzi un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (circ. 24/E/2020 § 2.1.1).

Nella pratica, inoltre, per le unità immobiliari «non indipendenti e autonome» collocate all’interno di edifici condominiali, potrebbe accadere che un intervento di isolamento termico dell’involucro, effettuato con riguardo a una singola unità immobiliare, superi la soglia del 25% riferita all’intero edificio, in particolare in presenza di condomini di dimensioni più ridotte (piccoli condomini) come quelli, per esempio, composti da due unità abitative; in tal caso, come confermato da una risposta dell’Agenzia delle Entrate (risposta n. 408/2020), l’intervento può qualificarsi come «trainante» e beneficiare della detrazione al 110%, purché ovviamente risultino rispettati tutti i requisiti oggettivi e soggettivi di legge.

È, quindi, possibile realizzare il cappotto termico sia sulla porzione dell’involucro esterno relativa al singolo appartamento, funzionalmente indipendente e autonomo, collocata, per esempio, in un piccolo condominio (bifamiliare), sia sull’intero edificio, a cura del condominio, anche se gli interventi sono eseguiti a cura del singolo condòmino, previamente autorizzato dall’assemblea condominiale, in presenza di unità non funzionalmente indipendenti e autonome (risposta n. 408/2020).

Su tale ultimo punto è opportuno evidenziare che, nel primo caso, l’intervento deve essere considerato trainante ed eseguito sulla singola unità immobiliare, funzionalmente indipendente e autonoma, tenendo conto della soglia del 25% della superficie disperdente con riferimento alla singola unità, mentre nella seconda situazione, in assenza dell’indipendenza e dell’autonomia, l’intervento eseguito anche dal singolo condomino sulle proprie mura, deve rispettare il requisito del 25%, con riguardo alla superficie disperdente non della singola unità ma con riguardo a quella lorda dell’intero edificio.

fonte italia oggi