Quotidiano Del Condominio

A Cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

Il contratto di locazione è un contratto sinallagmatico con cui una parte, il locatore, si obbliga a far godere all’altra (conduttore, affittuario, inquilino o coltivatore diretto), attraverso un determinato corrispettivo e per una durata di tempo stabilita dalle parti o, in mancanza, dalla legge, un bene immobile.

Trattandosi di un accordo fra le parti, nel momento in cui il conduttore si appresta a confermare l’accordo con il proprietario attraverso firma, deve conoscere tutte le clausole del contratto. Fra queste ultime, viene stabilita anche la durata del contratto, che può essere breve o lunga e vengono inserite le cifre che l’inquilino deve corrispondere mensilmente al proprietario, vale a dire il canone di locazione.

Ulteriori clausole possono, inoltre, regolamentare i rapporti e le modalità d’uso dell’immobile, (si pensi, ad esempio, al fatto di concedere o negare la possibilità di introdurre animali in casa).

Un contratto di locazione può andare incontro a risoluzione e/o rinegoziazione.

La risoluzione del contratto di locazione, con la quale il conduttore smette di utilizzare l’immobile posto in affitto dal locatore, può avvenire per naturale scadenza del contratto oppure in maniera anticipata rispetto alla normale conclusione dello stesso.

In tutti i casi di risoluzione del contratto di locazione, il proprietario è tenuto a restituire all’inquilino la cosiddetta caparra che è stata versata inizialmente, come anticipo.

Nell’ipotesi di risoluzione anticipata, qualora l’inquilino voglia lasciare l’immobile prima del termine del contratto, deve dare al proprietario dovuto preavviso almeno 6 mesi prima di lasciare l’immobile.

Dal punto di vista fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione, il proprietario è tenuto a saldare l’imposta di registro.

Così si è espressa l’Agenzia in merito: “L’imposta di registro dovuta per la risoluzione anticipata del contratto è pari alla misura fissa di 67 euro e deve essere versata, entro 30 giorni dall’evento”.

L’Agenzia delle Entrate si è, inoltre, espressa in materia di rinegoziazione del contratto di locazione, affermando che “Si parla di rinegoziazione del canone se le parti del contratto decidono di comune accordo di modificare il canone di locazione o di affitto. L’accordo di modifica del canone, sia in caso di diminuzione che in caso di aumento del canone, può essere comunicato all’Agenzia delle Entrate direttamente utilizzando, se si è in possesso del codice Pin, i servizi telematici dell’Agenzia”.

Se si vuole fare un esempio, nell’ultimo anno lo Stato ha messo un bonus a disposizione dei proprietari di immobili concessi in locazione; si tratta di un rimborso in termini economici per quei proprietari che avessero deciso di rinegoziare il canone di locazione degli inquilini, scendendo di prezzo.

In altre parole, il proprietario stipula un nuovo contratto, attraverso rinegoziazione, e viene successivamente rimborsato dall’Agenzia delle Entrate del 50% della somma diminuita sul canone.

In tal caso, la rinegoziazione non è soggetta né all’imposta di registro, né all’imposta di bollo.