L’installazione di questi dispositivi deve essere autorizzata dal Comune e dell’assemblea, ma non quando l’area di sosta è di proprietà privata.

Nei condomini, i posti auto sono una rarità, specialmente in quelli cittadini. Averne uno è considerato un lusso: quella piazzola diventa un bene da custodire con cura. Per evitare le intrusioni esterne, cioè altri autoveicoli che parcheggiano al posto tuo, nello spazio riservato a te, esistono semplici rimedi: basta mettere a presidio dell’area un ostacolo fisso- che ovviamente deve essere ben visibile- come un paletto di ferro, un blocco di cemento, un cavalletto o una catena.

Ma si può mettere un dissuasore nel parcheggio condominiale? Tieni presente che il “fittone” (così viene comunemente chiamato) serve ad impedire la sosta non solo ai veicoli estranei, ma anche a quelli appartenenti agli altri condòmini. Perciò, la prima cosa da verificare è se il posto auto è attribuito in via esclusiva oppure è in comune con gli altri comproprietari. Considera che spesso i posti auto vengono assegnati in uso ai vari condòmini, anche secondo le regole di turnazione. In questi casi, l’area resta sempre di proprietà condominiale.

Perciò, per capire se e quando si può mettere un dissuasore nel parcheggio condominiale, occorre tener conto di queste diverse ipotesi. Ad esempio, una recente sentenza del tribunale di Torino [1] ha stabilito che non può essere rimosso un dissuasore di parcheggio posizionato in un posto auto che era di proprietà esclusiva, e non condominiale.

Dissuasori di parcheggio: regole generali per l’installazione
I dissuasori di parcheggio sono oggetti definiti dal Codice della strada come quei «dispositivi atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate» [2]. La loro evidente funzione è quella di «costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva».

Le regole generali imposte dal Codice della strada per l’installazione dei dissuasori di sosta sono:

l’armonizzazione con gli arredi stradali già esistenti;
la possibilità di utilizzare «tipologie diverse», purché conformi alle specifiche necessità, alle tradizioni locali ed all’arredo urbano;
la varietà di possibili forme e materiali di composizione: la norma stabilisce che «i dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere», e «possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente»;
il rispetto della sicurezza dei veicoli e dell’incolumità dei passanti: i dissuasori di sosta «devono essere visibili e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini»; quindi sono vietati, ad esempio, gli spigoli taglienti o le forme ed i colori che impediscono di avvistarli a debita distanza.
La necessità di un’autorizzazione della Direzione generale per la sicurezza stradale del ministero Infrastrutture e Trasporti (Mit) e di un’ordinanza dell’Ente proprietario della strada (solitamente, è il Comune per i tratti urbani di sua competenza) che consente la loro installazione nel punto prescelto.

Dissuasori di sosta nei parcheggi condominiali
La decisione di installare i dissuasori di sosta nei parcheggi condominiali compete all’assemblea; una volta approvati l’acquisto e la posa in opera, le spese saranno ripartite tra tutti i condomini, in base ai millesimi di proprietà.

L’installazione dei dissuasori non è considerata innovazione, ma rientra nelle opere di manutenzione ordinaria, perché non muta la destinazione del bene – che è e rimane quella di area di parcheggio – ma comporta soltanto una modifica dell’uso della cosa comune, cioè della strada e del cortile condominiale.

Chiaramente, l’autorizzazione dell’assemblea non esclude la necessità di munirsi dei provvedimenti amministrativi che abbiamo descritto nel paragrafo precedente: l’autorizzazione del Mit, che riguarda il tipo di dispositivo, e l’ordinanza del Comune, che per legge [3] deve sempre valutare le condizioni di viabilità e di sicurezza e può stabilire «obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada».

Quando, però, il tratto di strada interessato è di proprietà privata condominiale, la motivazione del provvedimento amministrativo di diniego all’installazione dovrà essere più intensa, indicando in modo specifico quali sono le esigenze di viabilità pubblica o di sicurezza che verrebbero compromesse dai dissuasori.

Dissuasore di parcheggio in posto auto ad uso esclusivo: condizioni
Se l’area in cui vengono posizionati i dissuasori è di proprietà esclusiva di un singolo condòmino, il dissuasore può essere messo con molta più facilità, a condizione che:

non ostacoli l’accesso agli altri comproprietari nelle loro rispettive aree e piazzole di sosta;
non pregiudichi l’uso del cortile comune, impedendo il passaggio pedonale o veicolare nelle aree di libero transito;
non leda il decoro architettonico del fabbricato (alcuni tipi di dissuasori potrebbero avere un impatto estetico negativo sull’armonia dell’area, che non riguarda solo l’edificio ma comprende anche i cortili e i giardini);
rispetti le eventuali previsioni stabilite in materia dal regolamento condominiale contrattuale.
Per altre informazioni leggi anche gli articoli: “Dissuasori di parcheggio: sono legittimi?” e “Dissuasori di parcheggio: ci vuole il permesso?“.

fonte laleggepertutti