Tari: il diritto all’esenzione
In tema di T.A.R.I., conformemente a quanto stabilito dall’art.14 n. 2 del Regolamento Comunale di Roma si ha diritto all’esenzione in presenza di uno dei requisiti previsti nel ridetto articolo tra cui si annoverano, alla lett.e) presenza di uno o più figli minori e alla lett.f) presenza di una o più persone diversamente abili con invalidità non inferiore al 75%, anche in caso di omessa presentazione della domanda di esonero.

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XI, 09/03/2021, n.1376

Onere di informazione e prova a carico del contribuente
In materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi, nonostante il principio secondo cui spetta all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato un onere d’informazione e di prova, al fine di ottenere l’esclusione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali.

Comm. trib. reg., (Campania) sez. XIV, 12/01/2021, n.169

Quali superfici non sono assoggettabili alla Tari?
Il contribuente può beneficiare dell’esenzione dalla T.A.R.I. per le superfici produttive di rifiuti speciali, nel caso di specie di imballaggio, ai sensi dell’art.1, comma 649, L. n.147 del 2013, secondo cui per la determinazione dell’imponibile non si considerano le superfici “ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori”.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XXIV, 26/06/2020, n.1364

Tari: l’esenzione o la riduzione a cosa deve essere limitata?
In tema di Tari, l’esenzione o riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l’opificio vero e proprio, perché solo in tali locali possono potenzialmente prodursi rifiuti speciali per le caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell’attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse (uffici, depositi, servizi) i rifiuti devono essere classificati urbani per esclusione, con conseguente tassazione della relativa superficie.

Comm. trib. prov.le Taranto sez. II, 28/06/2019, n.1255

Esenzione Tari per le istituzioni scolastiche statali
In tema di Tari, l’esenzione dal pagamento ai Comuni del corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevista dall’art. 33-bis del d.l. n. 248 del 2007, conv. in l. 31 n. del 2008, in favore delle “istituzioni scolastiche statali” è riservata ai soggetti di diritto pubblico che costituiscano al contempo organi dello Stato e, pertanto, si applica alle Università statali, aventi natura di enti di diritto pubblico distinti dalle Amministrazioni dello Stato.

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2019, n.25524

Tari: qual è il presupposto impositivo?
In materia di Tari, costituiscono presupposto impositivo l’occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.

Cassazione civile sez. trib., 15/05/2019, n.12979

Esenzione Tari: l’omessa denuncia originaria o di variazione
In tema di esenzione dalla Tari, l’omissione dell’adempimento di denuncia originaria o di variazione è da ritenersi preclusiva in quanto non porrebbe l’amministrazione nelle condizioni di effettuare tempestivamente i riscontri e le verifiche indispensabili per accertare l’esistenza dei presupposti di fatto per la concessione del beneficio dell’esclusione dall’imposizione.

Comm. trib. prov.le Benevento sez. II, 15/01/2019, n.14

Presupposti di debenza della Tari
Il tributo Tari è dovuto per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie all’abitazione.

Nel caso del parcheggio, non costituente pertinenza abitativa ma destinato ad attività economica, si tratta comunque di un’area frequentata da persone, quindi vi è la presunzione di produttività di rifiuti, salvo che non sia il contribuente a dimostrare, mediante la presentazione dell’apposita denuncia e con idonea documentazione, l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’esenzione.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 09/04/2019, n.1962

Tari: gli esercizi dotati di licenza annuale
La Tari, ossia la tassa per lo smaltimenti dei rifiuti (ex Tarsu), è dovuta dall’albergo anche nel periodo invernale benchè l’attività sia chiusa. Nel caso di esercizi dotati di licenza annuale, visto che il presupposto del tributo è costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, ai fini della esenzione dalla tassa non é sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale. Bisogna allegare e provare l’inutilizzabilità della struttura”.

La tassa è dovuta qualora vi sia la possibilità di usufruire del servizio a prescindere dalla fruizione. Il presupposto del tributo è costituito dall’occupazione o conduzione di locali destinati a qualsiasi uso.

Corte di Cassazione, Sezione TRI, Civile, Ordinanza, 11/04/2019, n. 10156

Tari e criteri del cumulo giuridico per sanzioni
In tema di Tari, il giudice può applicare d’ufficio i criteri del cumulo giuridico per sanzioni, aventi ad oggetto violazioni di carattere sia sostanziale sia formale, applicate in riferimento ad annualità differenti.

Commissione Tributaria provinciale Savona, Sezione 1, Sentenza, 21/06/2018, n. 196

Esenzione Tari: l’onere del contribuente
In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria,grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.

(Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente – che assumeva di non essere tenuto al pagamento dell’imposta sul presupposto che l’area da lui occupata era adibita a deposito di materiali e merci – non potendo escludersi che l’area fosse suscettibile di produrre rifiuti e non ricorrendo ipotesi di esenzione).

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2017, n.22130

Immobile costituito da un’area cimiteriale in concessione gestita da un ente ecclesiastico
In materia di tassa sui rifiuti solidi urbani, non è esentato dall’imposizione l’immobile costituito da un’area cimiteriale in concessione gestita da un ente ecclesiastico, atteso il conferimento dei rifiuti che lo stesso produce (cd. rifiuti cimiteriali), classificati tra quelli urbani o ad essi assimilati, nemmeno potendosi sostenere l’equiparazione di un siffatto cespite con gli edifici di culto, in quanto questi ultimi sono incapaci, per definizione, di produrre rifiuti.

Corte di Cassazione, Sezione TRI, Civile, Sentenza, 31/05/2017, n. 13740

fonte laleggepertutti