Dichiarazioni dei redditi precompilate per l’anno 2020 con trappola. Se nel 2020 sono stati effettuati lavori su parti comuni di edifici condominiali che danno diritto alle detrazioni fiscali oggetto di cessione o sconto in fattura, infatti, la dichiarazione dei redditi precompilata inviata dall’Agenzia delle entrate sarà quasi certamente errata.
E se il contribuente non si accorge dell’errore contenuto nella precompilata e trasmette il modello senza rettifiche accetta l’errore e si espone ad una sicura rettifica futura con tanto di sanzioni.
Questo perché il fisco nella comunicazione in anagrafe tributaria delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni nell’anno 2020 ha richiesto agli amministratori di inviare, comunque, i dati degli interventi che hanno usufruito della detrazione al 110% e per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti nell’anno di riferimento per effetto della cessione del credito da parte di tutti i condomini ai fornitori o della fruizione del contributo mediante sconto.
Per effetto di tale comunicazione, nel modello di dichiarazione dei redditi dei singoli condomini, persone fisiche, verranno pertanto caricate le prime quote di detrazione Irpef di spese che, in realtà, non danno diritto ad alcun beneficio fiscale perché cedute a terzi.
Quando il bonus edilizio è stato oggetto di cessione a terzi o di sconto in fattura, ricordano espressamente le istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2021 delle persone fisiche (Redditi PF), non possono essere indicate nel modello le spese sostenute per tali interventi perché il diritto alla detrazione fiscale è stato trasferito a terzi. Difficile capire perché le Entrate, pur consapevoli del problema, non hanno richiesto agli amministratori dei condomini di non indicare nelle loro comunicazioni in anagrafe tributaria l’ammontare delle spese per interventi edilizi sulle parti comuni oggetto delle opzioni per la cessione o lo sconto in fattura. Resta, tuttavia, il fatto che tali dati sarebbero stati comunque acquisiti dal fisco per effetto dei modelli di comunicazione telematica delle opzioni per la cessione dei bonus edilizi, la cui scadenza, com’è noto, è stata recentemente posticipata al 31 marzo prossimo. Per le spese sostenute nell’anno 2020 il termine era originariamente fissato al 16/03/2021 (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 283847/2020 § 4.1) è, come detto, stato prorogato al 31/03/2021 per effetto dell’ulteriore provvedimento (n. 51374/2021).
La comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, a seconda dei casi, potrà essere inviata telematicamente dal beneficiario della detrazione, direttamente o tramite intermediari, di cui al comma 3, dell’art. 3 del dpr 322/98, dall’amministratore di condominio (o in assenza di tale figura da un condomino), direttamente o tramite intermediari, dal professionista abilitato che rilascia il visto di conformità, di cui al comma 11, dell’art. 119 del dl 34/2020) in caso di interventi per i quali risulta possibile accedere al 110%.
Salvo interventi correttivi in extremis, le precompilate dell’anno 2020 conterranno, ad origine, gli errori sopra indicati. In tale situazione i contribuenti dovranno pertanto prestare la massima attenzione al contenuto della dichiarazione precompilata che gli verrà recapitata dall’Agenzia delle entrate.
Il quadro da controllare nello specifico è quello «RE» del modello 730 e «RP» del modello Redditi PF; le sezioni da verificare sono quelle dedicate alle spese per il recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus.
Se in tali righi fossero presenti spese per l’anno 2020 per le quali risulta barrata la casella relativa alla detrazione maggiorata del 110% il contribuente, una volta appurato che tali spese coincidono con la quota millesimale di sua spettanza per i lavori effettuati dal condominio e oggetto di cessione o sconto in fattura, dovrà rettificare la dichiarazione precompilata eliminando tale rigo.
Se non effettuerà tale intervento correttivo il modello proporrà un maggior credito o un minor debito Irpef, di importo pari alla quota annuale delle spese soggette al 110%; importo che ovviamente risulterà non dovuto nel momento in cui l’Agenzia delle entrate provvederà alla liquidazione della dichiarazione incrociandola con i modelli per le opzioni della cessione o sconto in fattura del Superbonus.
fonte italia oggi