L’ufficio finanziario dell’ente comunale che richieda l’Imu su immobili di un contribuente il quale abbia però provveduto, tramite ravvedimento, a pagare il tributo ratealmente a fronte di precedenti insufficienti versamenti, dovrà tener conto e quindi non pretendere nuovamente, anche della parte di somma versata, imputabile a sanzioni, a seguito di ravvedimento. È ciò che ha stabilito la Ctp di Napoli nella sentenza n. 1773/04/2021 del 23 febbraio scorso.
A essere impugnato dinanzi al collegio provinciale napoletano era stato infatti un avviso con cui il comune operava un nuovo calcolo di quanto dovuto dal contribuente a titolo di Imu a fronte di un ritardo nel versamento della somma dovuta, rideterminandone anche le sanzioni. Il contribuente, dal canto suo, deduceva con il ricorso di essersi avvalso della procedura di ravvedimento operoso al fine di corrispondere il dovuto insieme alle sanzioni che autonomamente aveva persino versato in misura maggiorata, unitamente agli interessi legali. Il comune, omettendo di considerare che il versato comprendesse anche importi dovuti proprio per le sanzioni, si costituiva in giudizio non contestando nel merito le argomentazioni relative ai versamenti comunque operati dalla parte, limitandosi ad affermare che la procedura di ravvedimento fosse un meccanismo utilizzabile unicamente per tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate.
Il collegio campano ha però dato particolare rilievo alla condotta del contribuente il quale, pur se incorso nel ritardo nel pagamento delle rate Imu per gli immobili di sua proprietà, si era comunque adoperato al fine di ripianare il mancato versamento della prima rata, operando una autonoma maggiorazione non solo dell’importo stesso del tributo, ma anche delle sanzioni e degli interessi e provvedendo contestualmente a effettuarne il pagamento. La Commissione appurava che, pertanto, quanto versato, corrispondesse a una cifra corretta tenendo conto delle suddette maggiorazioni e che pertanto l’ente comunale non poteva con l’avviso impugnato pretendere l’importo, ben superiore, richiesto a titolo sanzionatorio sull’intera somma da versare senza tener conto di quanto però allo stesso titolo già corrisposto in via autonoma dal contribuente. Pertanto, accogliendo il ricorso di parte, la Ctp ha tenuto conto dell’aspetto sostanziale della vicenda, all’esito della quale il contribuente non poteva esser colpito, con sanzioni e interessi, da una pretesa dell’amministrazione comunale superiore a quella calcolabile ex lege secondo i criteri del ravvedimento e senza tener conto degli importi che, a medesimo titolo, erano stati già versati pur con ritardo.
Nicola Fuoco
(…) La parte ricorrente M.M.: dichiarare illegittimo l’atto impositivo opposto relativamente al calcolo delle sanzioni e degli interessi per non aver tenuto conto della parziale regolarizzazione degli insufficienti versamenti mediante l’istituto del ravvedimento operoso, come rappresentato e dedotto nel ricorso, onde il conseguente ricalcolo delle differenze ancora dovute.
La parte ricorrente premesso di aver ricevuto in data 28 novembre l’avviso con il quale il comune di Napoli contestava degli insufficienti versamenti Imu (…), contestava l’errata quantificazione delle sanzioni.
In particolare, osservava il ricorrente che il comune ha ritenuto versata in ritardo l’intera somma dovuta e dunque anche la prima rata di Euro 811,00 corrisposta dal contribuente il 12/12/2014 operando il calcolo delle sanzioni complessivamente in Euro 475,80.
Al contrario, secondo il ricorrente, l’Ufficio avrebbe omesso di considerare che l’importo della prima rata era «comprensivo» anche delle sanzioni degli interessi tenuto conto del cosiddetto «ravvedimento operoso» (…).
Il comune di Napoli si costituiva non contestando in fatto le argomentazioni della parte ricorrente ma osservando che l’istituto del ravvedimento operoso non può trovare applicazione per i tributi che non sono amministrati, come nel caso di specie, dall’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso ritiene il collegio, sulla scorta di quanto è agli atti, che le argomentazioni del Ricorrente siano fondate e invero sebbene il versamento della prima rata dell’Imu per l’anno 2014, che doveva essere corrisposta entro il 16/6/2014, sia stata versata in ritardo, ossia il 12/12/2014, il contribuente si è preoccupato di operare una autonoma maggiorazione dell’importo a titolo di Imu nella misura del 3,75% per la sanzione e del 1% per gli interessi legali.
Tale adempimento costituisce adeguato ristoro per il ritardo a norma di legge. Infatti, calcolando il 3,75% su tale somma si ha una sanzione da ravvedimento operoso di euro 29,17 e interessi legali di euro 3,83 per cui si perviene a euro 811,00 che corrisponde all’importo versato.
All’esito di tale operazione, dunque, le sanzioni andavano calcolate tenuto conto del corretto pagamento della prima rata, solo con riferimento alla rata successiva.
Argomentando differentemente, come fa il comune, si giungerebbe aduna conclusione che appare del tutto iniqua dal punto di vista sostanziale in quanto il contribuente finirebbe per versare, a titolo di sanzione e di interessi, più di quanto prescritto dalla legge avendo in parte già provveduto, come nel caso di specie, al pagamento di parte degli interessi e delle sanzioni. (…)
fonte italiaoggi