Il Superbonus si applica anche al Sismabonus acquisti ma l’applicazione della disciplina sul 110% richiede qualcosa di più del mero aumento della percentuale di detrazione. A fronte dell’applicazione della maggior detrazione, occorre rispettare in toto le ulteriori disposizioni di riferimento, nonché tutti gli adempimenti ivi richiesti, ponendo la dovuta attenzione alle conseguenze che potrebbero riverberarsi in capo al beneficiario, a seguito di una eventuale accertata indebita fruizione dell’agevolazione.

 

La disciplina del c.d. «Sismabonus Acquisti». L’art. 16, comma 1-septies, dl 4 giugno 2013, n. 63, in combinato disposto con i precedenti commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater, disciplina la detrazione derivante da acquisto di case antisismiche, ovvero di immobili realizzati, nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, provvedono alla vendita dell’immobile.

La detrazione, spettante agli acquirenti delle singole unità immobiliari, è pari al 75 o all’85% (a seconda della riduzione del rischio sismico conseguita, rispettivamente pari a una o a due classi) del prezzo riportato nell’atto pubblico di compravendita.

La spesa su cui applicare la percentuale, in ogni caso, non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare, per ciascun anno, ed il beneficio fiscale va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

La detrazione da «Sismabonus acquisti» alla luce del dl Rilancio. Ferma restando la disciplina sopra riportata che continua ad essere applicata alle condizioni ivi previste e nel rispetto dei requisiti richiesti, l’art. 119, comma 4, del dl Rilancio, ha a sua volta ricompreso, con riferimento alle spese sostenute nell’arco temporale individuato (1° luglio 2020-30 giugno 2022), nell’ambito di applicazione del 110%, anche il Sismabonus Acquisti: a seguito di tale inclusione, dunque, l’acquisto di case antisismiche di cui all’art. 16, comma 1-septies, del dl 63/2013 sopra richiamato, è assoggettabile alla detrazione del 110% in quanto ricompreso, come ulteriormente specificato nella circolare ministeriale 24/E dell’8 agosto 2020, tra gli interventi c.d. trainanti o principali.

Inoltre, l’art. 121, comma 2, lett. c), estende a tale fattispecie anche la possibilità di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Ora, così come è vera, in virtù della ratio delle disposizioni normative appena richiamate, l’estensione della maxi-detrazione ad un numero maggiore di soggetti e dunque, come nello specifico caso in esame, anche ai soggetti acquirenti di case antisismiche, e con essa la possibilità di usufruire dell’opzione per la cessione del credito ovvero per lo sconto in fattura, altrettanto vero è che l’applicazione delle disposizioni stesse non conduce ad un mero aumento della percentuale di detrazione a tale fattispecie, laddove, accanto a essa, e a fronte di essa, richiede il completo rispetto delle ulteriori condizioni richieste, come anche degli ulteriori adempimenti specificamente individuati.

Gli errori da non commettere. L’avvenuta applicazione della detrazione di imposta in mancanza dei requisiti richiesti ai fini della stessa e che per questo ne costituiscono il substrato imprescindibile, comporta, infatti, conseguenze non ignorabili.

Come in proposito precisato nell’ambito del provvedimento Prot. n. 283847/2020, dell’8 agosto 2020, nonché nella citata circolare 24/E dello stesso giorno, «qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all’art. 20 del dpr n. 602 del 1973, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del dlgs n. 471 del 1997», laddove, specifica ulteriormente l’Agenzia delle entrate nella medesima circolare, «il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del dlgs n. 472 del 1997, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi».

Emerge, dunque, nell’ambito dell’agevolazione da Superbonus, ferma restando l’ipotesi di concorso nella violazione sopra richiamata, una responsabilità del beneficiario della agevolazione, non solo in caso di indebita detrazione totale o parziale, bensì anche in caso di avvenuta cessione del credito ovvero di avvenuto sconto in fattura operato dal fornitore.

Come infatti emerge dal documento di prassi sopra richiamato, «i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. Pertanto, se soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’Enea o dell’Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto a utilizzare il credito d’imposta».

E che la piena responsabilizzazione del soggetto beneficiario della detrazione nei termini sopra illustrati sia la «contropartita» rispetto alla (corretta) fruizione della maxi-detrazione da parte del medesimo si evince altresì dalla circostanza per la quale il provvedimento sopra citato contiene, come visto, una previsione che si discosta da quella contenuta nel precedente provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 660057/2019, del 31 luglio 2019 e avente ad oggetto le modalità attuative relative alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all’acquirente delle unità immobiliari, di cui all’art. 16, comma 1-septies, del dl 63/2013, ovvero il «Sismabonus acquisti».

Nell’ambito di tale provvedimento, infatti, nella sezione dedicata ai controlli si distinguono due ipotesi: la prima, ovvero la mancata integrazione dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni di imposta, la quale conduce al recupero, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’importo corrispondente nei confronti dei soggetti aventi diritto alle detrazioni stesse, maggiorato di interessi e sanzioni; la seconda, ovvero l’indebita fruizione, anche parziale, del credito di imposta da parte del fornitore o del cessionario, la quale conduce al recupero del relativo importo nei confronti di tali soggetti, maggiorato di interessi e sanzioni.

Tale distinzione non è presente nell’ambito del Superbonus, laddove, si ribadisce, fermo restando il concorso nella violazione e dunque la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato sempre e comunque nei confronti del soggetto beneficiario ed i fornitori ed i soggetti cessionari rispondono esclusivamente per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

Elemento, quest’ultimo, che richiede all’acquirente della casa antisismica, che non procede autonomamente ai lavori e in un certo senso «dipende» dal buon operato della società di costruzioni/ristrutturazioni venditrice, una ancor maggiore attenzione rispetto alla documentazione da richiedere alla società stessa e dunque da conservare al fine di dimostrare la corretta applicazione dell’agevolazione.