L’inagibilità di immobili di un contribuente, già nota al comune che vi pretenda l’Imu non versata, permette di abbattere del 50% l’importo dovuto laddove l’ufficio dell’ente comunale lo abbia liquidato in misura piena pur conoscendo lo stato del bene.

È il principio adottato dalla Ctr di Torino che, con sentenza n. 262/1/2021, depositata il 20 aprile 2021, si è dovuta pronunciare sull’appello proposto dal comune di Casale Monferrato che chiedeva la riforma della sentenza della commissione provinciale laddove aveva ritenuto illegittimo, proprio a fronte del disuso e dell’inagibilità degli immobili assoggettati, la ripresa operata dal comune appellante che ben conosceva lo stato di fatto.

La srl contribuente, che aveva anche ottenuto dalla Ctp la sospensione dell’atto impugnato, deduceva che sia nell’ambito della riqualificazione edilizia portata avanti dal comune, così come nella modifica al piano regolatore, erano stati menzionati anche i propri immobili, di cui veniva esplicitato lo stato di inagibilità e inabitabilità, tanto è vero che proprio per le medesime ragioni vi era stato anche uno sgravio in precedenza operato dallo stesso comune su una cartella Tarsu del 2009.

La Ctp, previa sospensione dell’atto, accoglieva il ricorso ordinando che l’importo dovuto venisse ridotto del 50%, richiamando Cassazione che afferma che il diritto di fruire della riduzione del tributo locale può sussistere anche in mancanza di apposita documentazione attestante l’inagibilità dell’immobile, a patto che il comune ne fosse a conoscenza (Cass. n. 18453/2016). Interponendo appello alla pronuncia, invece, il comune sosteneva che l’ufficio non aveva mai conosciuto lo stato dei luoghi non avendolo mai accertato con proprio tecnico né avendolo conosciuto da una perizia o dichiarazione di parte, per cui la riduzione Imu non poteva essere riconosciuta.

Dalla documentazione in atti, tuttavia, la Ctr ha ritenuto di dover respingere l’appello e confermare il decisum di primo grado poiché emergeva inequivocabilmente che il comune appellante, ben prima dell’emissione dell’accertamento, fosse già a conoscenza dell’inagibilità, dello stato d’abbandono e della necessità di importanti azioni di bonifica dell’intero complesso immobiliare di proprietà della Srl appellata. Pertanto, emettendo l’atto in misura piena, non aveva rispettato i generali principi costituzionali di imparzialità e di buona amministrazione, nonché i principi di lealtà e trasparenza nei rapporti col singolo contribuente. Con il rigetto dell’appello, quindi, è stato altresì imposto al comune di rideterminare gli importi Imu dovuti dalla società ridotti del 50%.

Nicola Fuoco

(…) Motivo fondante della sentenza va individuato nella giurisprudenza (veniva citata espressamente la sentenza n. 18453/2016 della Cassazione sezione V) esistente in materia che riconosce il diritto di fruire della riduzione del tributo locale anche in mancanza di apposita documentazione attestante l’inagibilità degli immobili, ma che lo stato di fatto fosse conosciuto dall’Ente impositore. (…)

L’appello del comune va rigettato per quanto segue.

Dagli atti del processo e dal presente dibattimento, ma, soprattutto, dalla motivazione della sentenza di l° grado, il cui decisum va integralmente confermato anche in questo grado d’appello, emerge palesemente che, da ben prima dell’emissione dell’avviso di accertamento per Imu anno 2013, il comune era perfettamente a conoscenza dell’inagibilità, dello stato d’abbandono, della necessità di importanti azioni di bonifica dell’intero complesso immobiliare di proprietà della P. srl in liquidazione.

L’aver negato la riduzione al 50% dell’imposta locale Imu dovuta non trova alcuna giustificazione normativa.

Il comune dovrebbe seriamente riflettere sui principi costituzionali di imparzialità e di buona amministrazione unitamente al rispetto ed alla ricerca della capacità contributiva effettiva del singolo contribuente nonché ai principi di lealtà e trasparenza nei rapporti tra p.a. e singolo contribuente, ancorché detta contribuente non abbia ottemperato ai propri doveri contributivi per non ha versato neppure in misura ridotta l’Imu dovuta per l’anno d’imposta 2013.

In breve, il comune di Casale Monferrato, con i suoi 33.000 circa abitanti, non poteva non conoscere la situazione di fatto del complesso immobiliare della P..

Casale Monferrato non è una metropoli come Roma, Milano o Napoli.

In un comune di siffatte dimensioni abitative, dove «tutti sanno di tutti», non è verosimile e credibile che il comune non sapesse della situazione in cui versava la P. e il suo complesso immobiliare.

La difesa del comune insiste, anche in grado d’appello, su aspetti più di forma che di sostanza, quasi a nascondere la palese avversione, rimasta sconosciuta e per motivi non esplicitati ed esplicitabili, con la predetta P..

Il comune di Casale Monferrato all’esito del presente giudizio d’appello deve, come, peraltro, aveva ingiunto il giudice di 1° grado, rideterminare l’imposta Imu dovuta da P. srl in liquidazione per l’anno d’imposta 2013 nella misura del 50% rispetto a quella ordinaria e ricalcolare gli interessi sull’importo ridotto e applicare le sanzioni nel minimo edittale sulla somma dovuta e non versata. (…)

fonte italiaoggi