Non invocabile il caso fortuito se lo scolo delle acque non è adeguato

La proprietaria dell’ultimo piano porta in giudizio il condominio per ottenere il risarcimento del danno causato dalle infiltrazioni provenienti dal tetto durante violenti temporali , nonostante l’intervento di manutenzione eseguito a sua cura e spese. Contesta anche l’errata esecuzione di questi lavori il condominio, richiamando il caso fortuito per la straordinaria intensità delle piogge.

È assodato in giurisprudenza che il condominio – o meglio, tutti i condòmini diversi dal danneggiato – risponda in base all’articolo 2051 del Codice civile dei danni provocati da parti e impianti comuni alle unità immobiliari in proprietà esclusiva. Si tratta di responsabilità a carattere oggettivo, che prescinde dalla violazione dei doveri di diligenza (Cassazione, ordinanza 4133/2018). Al contempo, grava sul danneggiato la provache l’evento lesivo sia riconducibile al bene comune, in base all’articolo 1117 (Cassazione 25214/2014).

Una volta raggiunta tale prova, il condominio è esente da responsabilità solo dimostrando il caso fortuito o la forza maggiore, un evento idoneo, per la sua eccezionalità e imprevedibilità, a recidere il nesso causale. Non poteva ritenersi tale il temporale di secondo il Tribunale di Crotone, sentenza 453/2021 .Il Giudice calabrese, ha escluso che la portata delle precipitazioni possa incidere quale esimente della responsabilità del condominiose è dimostrata la preesistente insufficienza del sistema di scolo delle acque piovane.

Al contempo, nessuna colpa concorrente può essere addebitata alla condòmina che ha commissionato lavori a sue spese, ritenendosi l’ iniziativa pienamente legittima in virtù dell’articolo 1134 Codice civile.

fonte sole24h