Se gli esercizi commerciali sono autonomi dal punto di vista energetico, scatta la riduzione dell’aliquota.
Gli abitanti di un palazzo hanno diritto a pagare l’Iva al 10 per cento, anziché al 22, sulla bolletta dell’energia elettrica per le parti comuni (scale, giardini, ascensore ecc.). Questo può valere anche se, nel complesso residenziale, hanno sede alcune attività economiche, come negozi di vendita al dettaglio.
È quanto precisa l’Agenzia delle Entrate che, con una nota, ha risposto alla richiesta di chiarimenti da parte di un amministratore di condominio.
L’ente fa una precisazione importante per quanto riguarda i locali commerciali che sorgono in palazzi con abitazioni. Se i negozi sono autonomi dal punto di vista energetico, il condominio è da considerare a tutti gli effetti residenziale. Quindi, chi ci abita ha diritto a pagare l’Iva sulle bollette degli spazi comuni dell’edificio secondo un regime agevolato, vale a dire più che dimezzata.
In pratica, è come se le attività economiche facenti parte del comprensorio non contassero, dal momento che sono indipendenti dal punto di vista energetico. Il caso specifico, posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, era quello di un complesso residenziale con, all’interno, tre unità immobiliari a uso commerciale.
Queste ultime, però, come segnalato all’Agenzia dall’amministratore del condominio, sono totalmente autonome dal punto di vista energetico e scollegate da servizi e parti comuni. La conseguenza è che il palazzo, a livello di consumo di luce e gas, può essere considerato unicamente residenziale perché sono soltanto i residenti a fare uso dell’energia elettrica per scopi domestici.
Se, invece, l’energia elettrica fosse stata usata in modo promiscuo, cioè anche dai locali commerciali, sarebbe stato necessario determinare con precisione la quantità di elettricità utilizzata a fini domestici. Questo al fine di evitare l’applicazione del regime ordinario dell’Iva al 22 per cento.
In generale, nei casi in cui un condominio beneficia del regime agevolato e successivamente, in sede di controlli, emerge che non ricorrevano i presupposti e che quindi l’Iva andava versata per intero, si procede al recupero delle somme non versate.
Soddisfazione, dopo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, è stata espressa dall’Unione nazionale consumatori (Unc).
«Gli italiani che abitano in condominio hanno sempre pagato l’Iva al 22% per la luce delle parti comuni come scale, giardino, ascensore, dato che è stata sempre considerata utenza a uso non domestico. Ora, dopo questo interpello, gli amministratori di condominio potranno chiedere l’applicazione dell’Iva agevolata ai loro gestori come uso domestico», ha dichiarato Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unc.
«Con l’espressione uso domestico – prosegue Vignola – d’ora in poi non ci si riferisce più alle sole abitazioni familiari ma anche alle parti comuni, come scale, atrio, androne, ascensore, giardino. In tutti questi casi, così come per la pompa dell’acqua o della caldaia, l’Iva passa dal 22 al 10%. E questo principio vale perfino se fanno parte del condominio anche negozi e uffici, purché completamente indipendenti negli accessi, servizi e utenza elettrica».
fonte laleggepertutti