Bonus locazioni, raddoppia il credito d’imposta. Dal 20% e 10% stabiliti rispettivamente per i canoni di locazione e nei casi di affitto d’azienda, ora si passa al 40% e 20%. Sono gli effetti delle modifiche introdotte in commissione bilancio della camera al dl sostegni bis (73 del 2021). Il raddoppio è da intendere con riferimento alla nativa norma contenuta nel decreto rilancio (articolo 28 del dl 34/2020).

Le principali novità. Nel dl 73 è stato introdotto il comma 2-bis all’articolo 4 che concede alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel 2019 un credito d’imposta per i canoni di locazione corrisposti nei mesi da gennaio a maggio 2021. La norma di fatto è un clone parziale di quella disciplinata all’articolo 28 comma 3-bis del dl 34/2020 che inizialmente non aveva trovato spazio nella riproposizione (revisionata) del tax credit 2021 prevista all’articolo 4 del dl 73/2021 (si veda ItaliaOggi del 25 maggio 2021). La versione contenuta nel sostegni bis, oltre alle percentuali maggiorate del credito, presenta infatti rilevanti differenze dal punto di vista dei requisiti oggettivi e soggettivi. Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, il credito d’imposta ora spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Va ricordato che la struttura della disposizione ex articolo 28 del dl 34/2020 prevedeva invece un monitoraggio della contrazione del fatturato “mese su mese” e si doveva raggiungere almeno una percentuale di riduzione almeno pari al 50% nelle le mensilità stabilite (2020 rispetto al 2019).

A cambiare però sono anche i requisiti soggettivi. Ora l’accesso al tax credit è aperto ai dettaglianti con ricavi 2019 superiori a 15 milioni rispetto ai 5 milioni della versione ex articolo 28 comma 3-bis del dl 34/2020. Sebbene possa sembrare una «deminutio», in realtà va considerato che i dettaglianti con ricavi 2019 fino a 15 milioni, nel rispetto degli altri requisiti, rientrano nel nuovo credito d’imposta «generale» per le locazioni. Si tratta del credito disciplinato all’articolo 4 comma 1 del decreto sostegni bis (dl 73/2021) che concede, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta pari al 60% dei canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Va segnalato che esattamente come previsto anche nel comma 2 dell’articolo 28 del dl rilancio, la percentuale del credito d’imposta sopra indicata diventa del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

Start-up 2019 senza requisiti. Le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio che hanno iniziato l’attività a partire dal primo gennaio 2019 hanno diritto al credito d’imposta anche in assenza del requisito della contrazione del fatturato. La disposizione vale sia per la norma “ad hoc” per i dettaglianti sia per quella di carattere generale.

Il bonus è aiuto di Stato. Va specificato che anche questo tax credit rientra nei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 dalla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.

fonte italiaoggi