Cosa si rischia quando si trascura la messa in sicurezza di un edificio? Ci sono delle sanzioni anche quando non si procura un danno?

Capita molto spesso, mentre si passeggia in città o in qualche piccolo paese, di vedere degli edifici abbandonati in condizioni pericolanti. Stabili che non fanno onore al proprio nome, perché di stabile hanno ben poco. Nemmeno bonus e superbonus riescono a convincere il proprietario a metterci mano e a dare una sistemata all’immobile prima che caschi a pezzi. Ma è lecito lasciare un edificio in quelle condizioni? La mancata manutenzione della casa è reato?

Con una recente sentenza, la Cassazione ha ricordato che il Codice penale prevede delle sanzioni per chi trascura o sottovaluta la messa in sicurezza di un immobile. Il reato si chiama «omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina» [1]. E a nulla serve giustificarsi dicendo che lo stabile in questione è separato dagli altri: il rischio che una tegola o un pezzo di cornicione cada addosso ad un passante basta a rimediare una condanna penale. Vediamo in quali termini.

Obbligo di manutenzione della casa: cosa dice la legge
Come appena accennato, trascurare la manutenzione di una casa è reato. Il Codice penale punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria da 154 a 929 euro «il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo». La stessa sanzione è prevista per chi, avendone l’obbligo, «omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione».

In altre parole, tocca pagare una sanzione qualora non solo la mancata manutenzione dell’edificio abbia creato un danno a qualcuno, ad esempio per la caduta di un pezzo di balcone o di cornicione, ma minacci anche di crearlo. In sostanza, lo stato di rovina che comporta un pericolo è già punibile penalmente, anzi: se a rischiare sono le persone, la pena prevista dal Codice è l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda non inferiore a 309 euro.

Obbligo di manutenzione della casa: cosa dice la Cassazione
L’obbligo di manutenzione di un edificio e di evitare eventuali rischi connessi ad uno stato di rovina è stato confermato dalla Cassazione in una recente sentenza [2] con la quale ha confermato la condanna di due comproprietari di uno stabile. Entrambi hanno ignorato l’ordinanza del sindaco del Comune in cui si trova la costruzione di eseguire, a propria cura e spese ed entro un preciso termine, gli interventi necessari alla messa in sicurezza del loro immobile.

Il caso in questione era venuto alla luce dopo che un agente della polizia locale, allertato da un abitante del Comune, aveva riscontrato e documentato di persona la caduta sulla strada e sul cortile confinante di tegole e di altro materiale che faceva parte dell’edificio. A nulla è servito che i proprietari sostenessero di avere fatto qualche «piccolo lavoretto» di manutenzione o il fatto che lo stabile non fosse proprio attaccato ad altre case, cioè che si trovasse «a notevole distanza» dagli altri fabbricati: la Suprema Corte ha usato la mano dura e, da una parte, ha condannato i comproprietari dell’edificio ad una multa di 2.400 euro mentre, dall’altra, ha stabilito un’ulteriore sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, visto il rischio «concreto ed effettivo» corso dai vicini.

Mancata manutenzione in condominio: chi risponde dei danni?
Se lo stabile pericolante è, invece, un condominio, chi risponde di un eventuale danno per la mancata manutenzione? Il Codice civile [3] attribuisce espressamente al proprietario dell’edificio la responsabilità di eventuali danni causati dalla rovina dell’immobile e del conseguente distacco di calcinacci o di altro materiale (ad esempio, una persiana con i cardini rotti dalla ruggine che finisce per cadere a terra). Se ne deduce che a rispondere del danno sarà l’intero condominio.

Già in passato, la Cassazione si era pronunciata sul rischio di eventuali danni causati dalla mancata manutenzione del lastrico solare di un condominio. E aveva stabilito che, «poiché il lastrico svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condòmini, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condòmini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo» [4]. Saranno loro, pertanto, a rispondere.

Il proprietario può evitare la sanzione solo se riesce a dimostrare che la caduta del materiale (intonaco, tegole, pezzi di cornicione o altro) non è stata provocata da un difetto di manutenzione o da un vizio di costruzione o da un motivo legato al caso fortuito o a forza maggiore. Insomma, quando il proprietario dell’edificio è completamente estraneo alle cause che hanno provocato l’incidente. Si può trattare, ad esempio, di una scossa di terremoto, di una violenta grandinata, di un fulmine.

Attenzione, però: la normativa usa l’espressione «edificio» indipendentemente dalla sua destinazione d’uso (abitativa, commerciale o industriale), mentre per «costruzione» intende «qualsiasi opera umana ancorata al suolo indipendentemente dal materiale e dalla funzione». Rientrano, quindi, non solo i muri perimetrali ma anche quelli interni, terrazzi, balconi, ecc.

Per completezza, occorre precisare che per «rovina» si intende l’elemento strutturale dell’edificio, anche accessorio, che deteriorandosi può procurare un danno a terzi [5]. Non vengono considerati, però, elementi e manufatti che non fanno parte della struttura dell’edificio.

fonte laleggepertutti