Scopri le ultime sentenze su: spese a carico del condomino; contratto per la manutenzione della caldaia condominiale e decadenza dalla garanzia; mancata pulizia di una caldaia da parte di un inquilino.
Le opere di adeguamento dell’impianto della caldaia
Le opere di adeguamento dell’impianto della caldaia (consistite nello spostamento della caldaia stessa dall’esterno all’interno dell’appartamento servito con l’incasso della medesima in un’apposita struttura di pertinenza dell’unità abitativa e relativa creazione di un foro a forma di cunicolo realizzato per lo sfogo di eventuali fughe di gas) in ragione della finalità, dell’utilizzo e delle loro caratteristiche, vanno ad integrare un impianto tecnologico, quello di risaldamento e cioè di una struttura accessoria e pertinenziale all’unità a cui accedono; inoltre, per la loro natura non vanno ad alterare le parti dell’edificio in cui sono inserite ma anzi da esse sono assorbite senza che si possa configurare l’avvenuta realizzazione di un intervento disordinato ed incoerente.
Dunque, si è in presenza di un intervento di tipo logistico che per natura, consistenza dimensionale e funzionale e caratteristiche tutte, non ha rilevanza urbanistico – edilizia e, quindi, perfettamente rientrante nel perimetro della nozione di opere di manutenzione ordinaria, cioè di un’attività edilizia libera, non sottoposta al regime del previo rilascio del titolo edilizio abilitativo.
T.A.R. Aosta, (Valle d’Aosta) sez. I, 27/01/2020, n.2
Malfunzionamento sopravvenuto e riparazione della caldaia
Il malfunzionamento sopravvenuto delle opere e apparecchiature poste a corredo della cosa e necessarie o funzionali al godimento dell’immobile locato, legittima la richiesta di riduzione ex art 1584 c.c. quando il godimento da parte del conduttore e della sua famiglia sia divenuto in tutto o in parte impossibile a causa delle riparazioni necessarie alla risoluzione del vizio.
Cassazione civile sez. III, 15/03/2018, n.6395
Manutenzione della caldaia: pagamento delle spese
Il distacco dall’impianto di riscaldamento del Condominio da parte di uno dei condomini, anche quando sia ritenuto legittimo, non esonera il contribuente dal pagamento delle spese relative alla manutenzione della caldaia e delle spese di consumo del carburante a titolo di consumo involontario.
Tribunale Roma sez. V, 04/05/2017, n.8736
Morte per intossicazione causata da caldaia non funzionante
Il dipendente della ditta di manutenzione che certifica l’idoneità di una caldaia malgrado questa non lo sia è imputabile per omicidio colposo per la morte del proprietario della casa dovuta a intossicazione da monossido di carbonio.
Il tecnico manutentore, infatti, riveste una posizione di garanzia e ha l’obbligo di impedire un evento anche quando, come nel caso di specie, dopo di lui anche altri soggetti avevano controllato la caldaia. Per la Corte, quando l’obbligo di impedire un evento ricade su più soggetti che devono intervenire in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva e l’evento non viene meno per effetto del mancato intervento da parte di un altro soggetto anche lui destinatario dell’obbligo di impedire il fatto.
Cassazione penale sez. fer., 17/08/2016, n.44968
Contratto per la manutenzione della caldaia condominiale
In punto di contratto per la manutenzione della caldaia condominiale, la decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. non può essere superata dall’avvenuto riconoscimento di un vizio da parte dell’appaltatore desunto da una relazione promanante dal nuovo manutentore incaricato, né che la denuncia era contenuta nel verbale assembleare, atto interno al condominio che non risulta essere mai stato portato a conoscenza del precedente manutentore, né dall’avrebbe avuto contezza il Condominio dei vizi solo a seguito della relazione del nuovo gestore. Pertanto, i motivi di impugnazione sono infondati.
Tribunale Monza, 15/12/2015, n.3084
Manutenzione della caldaia condominiale
In punto di contratto per la manutenzione della caldaia condominiale, la decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. non può essere superata dall’avvenuto riconoscimento di un vizio da parte dell’appaltatore desunto da una relazione promanante dal nuovo manutentore incaricato, né che la denuncia era contenuta nel verbale assembleare, atto interno al condominio che non risulta essere mai stato portato a conoscenza del precedente manutentore, né dall’avrebbe avuto contezza il Condominio dei vizi solo a seguito della relazione del nuovo gestore. Pertanto, i motivi di impugnazione sono infondati.
Tribunale Monza, 15/12/2015, n.3084
Sostituzione di una caldaia e manutenzione ordinaria
La sostituzione di una caldaia rientra nella manutenzione ordinaria, con la conseguenza che non occorre alcun titolo edilizio, neanche tacito a seguito di denunzia di inizio attività.
T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 04/03/2015, n.432
L’obbligo di provvedere alle riparazioni di piccola manutenzione
In tema di locazione di immobile ad uso abitativo, l’obbligo, gravante sul locatore, di mantenere la cosa locata nello stesso stato in cui si trovava al momento del contratto e, comunque, in uno stato tale da servire all’uso pattuito, include anche l’obbligo di provvedere alle riparazioni di piccola manutenzione, laddove devono intendersi come tali quelle derivanti non dal caso fortuito ma dall’utilizzo quotidiano del bene da parte del locatore. Ne deriva che spettano al conduttore le spese necessarie alla riparazione della caldaia, indipendentemente dal fatto che essa abbia già subito una prima sostituzione.
Tribunale Salerno, 28/11/2007, n.2702
Mancata pulizia di una caldaia
Non costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento la mancata pulizia di una caldaia da parte di un inquilino (quale onere di ordinaria manutenzione), se altri abbiano in precedenza realizzato condotte tali da rendere prevedibile l’evento morte poi verificatosi dell’inquilino.
Cassazione penale sez. IV, 12/06/1997
Le spese per la sostituzione della caldaia
Qualora non vi sia la prova che l’assegnatario di un alloggio di proprietà comunale abbia omesso di eseguire la manutenzione ordinaria, le spese per la sostituzione della caldaia sono di esclusiva pertinenza dell’ente proprietario.
Pretura Piacenza, 14/11/1994
fonte laleggepertutti