Qualificazione di un muro come condominiale; valutazione del giudice di merito; servitù di passaggio.

Muro divisorio comune sul confine
In materia di distanze, l’art. 889, comma 2, c.c., nella parte in cui stabilisce che per i tubi di acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili, deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine, è applicabile anche quando sul confine vi sia un muro divisorio comune, trattandosi di “lex specialis” rispetto alle norme che regolano l’uso delle cose comuni (art. 1102 c.c.), salva la derogabilità negli edifici condominiali per l’incompatibilità del rispetto della suindicata distanza con la struttura stessa di tali edifici e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei condomini.

Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, n.29644

Apertura di un varco nel muro divisorio: illegittimità
In presenza di un edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti ed autonomi condominii, è illegittima l’apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a collegare locali di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui, ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi condominii, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale è, ai sensi dell’art. 1117 c.c., il muro perimetrale di delimitazione del condominio (anche in difetto di funzione portante), in favore di una proprietà estranea ad esso, con conseguente imposizione di una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini.

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, n.20543

Presunzione di comunione del muro divisorio
La demolizione di uno dei due edifici non fa venir meno la presunzione di comunione se chi invochi la proprietà esclusiva non provi o che la comunione non esisteva al tempo della contemporanea esistenza dei due fabbricati o è venuta a cessare per fatto posteriore idoneo a trasferire il dominio, così che nel caso in cui si accerti che in un dato momento storico un muro ha avuto funzione di muro divisorio tra beni contigui ed omogenei opera la presunzione di comproprietà di cui all’art. 880 c.c., nonostante qualsiasi successivo mutamento dello stato di fatto.

Corte appello L’Aquila, 17/06/2020, n.850

Presunzione di comunione di muro divisorio e prova contraria
L’art. 880 c.c. statuisce che il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto. Pertanto, in virtù di questa disposizione, vige una presunzione di comunione del muro di confine tra due edifici. Tale presunzione relativa di comunione del muro, stabilita dall’art. 880 c.c., postulando la funzione divisoria di fondi omogenei, alla quale si ricollega l’utilità comune, è vinta dall’accertamento che il muro sia stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree confinanti, con conseguente acquisto per accessione, ai sensi dell’art. 934 c.c.

Corte appello Bari sez. III, 05/12/2019, n.2538

Muro divisorio di più frazioni della stessa proprietà
La qualificazione di un muro come condominiale ovvero divisorio di più frazioni della medesima proprietà inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, negli stringenti limiti ammessi per tale censura.

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, n.3923

Immissione di mattoni nell’intercapedine del muro in comunione
In tema di comunione, non sussiste violazione dell’art. 1102 c.c., nella condotta di immissione, da parte di uno dei comproprietari di un muro di divisorio, di tondini, tavelloni e mattoni nell’intercapedine del muro comune: tale attività, di uso più intenso della cosa comune, non comporta danneggiamento alcuno in punto stabilità della struttura e dei muri degli edifici (ma svolge anzi una funzione di irrobustimento del muro), non comprime il diritto al pari uso del comproprietario, nè ne altera la destinazione d’uso.

Corte appello Torino sez. II, 21/01/2019, n.123

La sopraelevazione del muro comune
L’art. 885 c.c., costituendo lex specialis rispetto al regime della comunione (art. 1102 c.c.) e dell’accessione, consente al comproprietario di sopraelevare anche senza il consenso degli altri comproprietari. Il muro comune divisorio può essere sopraelevato – anche abbattendo una preesistente rete metallica senza necessità di consenso dell’altro comproprietario perché la relativa facoltà, ai sensi dell’art. 885 cod. civ., è svincolata dal regime normale della comunione e non trova alcuna restrizione negli artt. 1102 e 1108 cod. civ.

Tribunale Palermo sez. II, 11/07/2017

L’apertura di un varco nel muro divisorio
In presenza di un edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti ed autonomi condominii, è illegittima l’apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a collegare locali di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi condominii, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale è, ai sensi dell’art. 1117 c.c., il muro perimetrale di delimitazione del condominio (anche in difetto di funzione portante), in favore di una proprietà estranea ad esso, con conseguente imposizione di una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini.

Cassazione civile sez. II, 14/12/2016, n.25775

Comunione del muro divisorio delle diverse porzioni immobiliari affiancate
Perché possa ritenersi sussistere la condominialità tra edifici posti a schiera, occorre riscontrare l’unitarietà delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati nell’art. 1117 c.c., non potendo bastare la mera comunione del muro divisorio delle diverse porzioni immobiliari affiancate, tale comunione del singolo elemento non potendo valere a costituire la condominialità fra le due unità abitative.

(Fattispecie nella quale, riscontrata dal tribunale l’assoluta indipendenza dei due alloggi, non aventi in comune né scale, né androni, né alcuna altra porzione oltre il muro divisorio, tanto meno i servizi e le utenze, è stata dichiarata l’illegittimità dell’installazione di un tubo del gas, per spregio dell’art. 889 c.c.).

Tribunale Cassino, 10/12/2009, n.1046

Muro divisorio: quando può essere realizzato?
Nei caso in cui preesista un sottotetto comune sovrastante due distinti edifici contigui, è lecita l’erezione di un muro divisorio realizzata dai condomini di uno dei due corpi di fabbrica al fine di delimitarne gli spazi ad essi rispettivamente corrispondenti.

Tribunale Ariano Irpino, 28/12/2007

L’abuso di bene comune
Integra gli estremi dell’abuso di bene comune la condotta del condomino che apre un varco nel muro divisorio per poter raggiungere un immobile di sua esclusiva proprietà, passando attraverso il cortile comune, quando tale varco permette l’accesso ad un suolo oppure un fabbricato che rappresentano un’unità immobiliare estranea al condominio, atteso che vi è un mutamento di destinazione d’uso del bene condominiale, senza il necessario consenso degli altri condomini ed in violazione dei concorrenti diritti degli stessi.

Cassazione civile sez. II, 19/12/2007, n.26796

Sopraelevazione del muro e realizzazione di una cancellata
Deve ritenersi lecita l’attività del singolo condomino comproprietario del muro divisorio comune anche laddove non risulti essere limitata alla mera realizzazione di opere finalizzate alla semplice conservazione/riparazione della cosa comune, provvedendo di sua iniziativa alla sopraelevazione del muro originario, ed alla realizzazione di una cancellata, attraverso un’apertura che consente l’accesso alla sua proprietà esclusiva, risolvendosi in un maggior godimento consentito ai sensi dell’art. 1102 c.c., senza che ciò integri un’innovazione da approvarsi con le prescritte maggioranze di cui all’art. 1120, c.c.

Tribunale Bari sez. III, 02/05/2007, n.1069

Apertura creata in un muro divisorio comune
Il comproprietario o compossessore non può servirsi di un’area comune per accedere, attraverso un’apertura appositamente creata in un muro divisorio comune, ad un immobile di sua esclusiva proprietà o di suo esclusivo possesso, diverso dal fondo al cui servizio l’area venne originariamente creata, perché ciò si risolverebbe nella costituzione di una vera e propria servitù di passaggio su tale area, ovvero in una molestia del compossesso altrui.

Cassazione civile sez. II, 27/03/1987, n.2973

Indebita costituzione di servitù
Il singolo condomino proprietario di più appartamenti ricadenti, a seguito dello scioglimento dell’unico originario condominio ed alla costituzione di diversi condomini, in distinti edifici condominiali, il quale, anteriormente allo scioglimento stesso, li abbia unificati abbattendo un muro divisorio, può ritenersi obbligato alla separazione di detti appartamenti ovvero può essere considerato autore di una indebita costituzione di servitù, per il fatto di continuare ad utilizzare determinate cose comuni di ciascun distinto edificio per l’intera sua proprietà esclusiva, sempre che non si dimostri l’inesistenza di due distinti edifici e la ricorrenza invece di un unico edificio; se peraltro manca tale dimostrazione, e debba quindi ritenersi che si tratti di edifici effettivamente distinti, l’unificazione degli appartamenti, anteriormente allo scioglimento dell’unico originario condominio, implica il protrarsi di una situazione possessoria iniziata in buona fede ed in forza di titolo astrattamente idoneo all’acquisto del diritto reale, anche ai fini dell’usucapione decennale.

Cassazione civile sez. II, 07/08/1982, n.4439

Muro divisorio fra un cortile comune ed un’area inedificata
Nell’ipotesi di comunione del muro divisorio fra un cortile comune ed un’area inedificata di proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del muro, il fatto che, in prosieguo di tempo, questo ultimo comproprietario abbia addossata al muro divisorio una sua baracca, non lo legittima, senza il consenso dell’altro comproprietario del muro, all’apertura di luci o vedute nel detto muro divisorio, stante il preciso divieto dell’art. 903 comma 2 c.c. non essendo applicabile il regime proprio del muro perimetrale di edificio in condominio su un cortile comune, atteso che tale regime (che consente l’apertura di luci e vedute) trova la sua giustificazione nella diversa funzione del muro perimetrale di edificio in condominio, rispetto al semplice muro divisorio di due autonomi cortili e nel rapporto di complementarietà o di servizio che intercorre fra l’edificio condominiale e il cortile relativo.

Cassazione civile sez. II, 07/12/1981, n.6495

fonte laleggepertutti