In caso di violazione delle distanze minime, il vicino che perde la veduta dal suo affaccio può chiedere al giudice la rimozione o l’arretramento della struttura.
Abiti in un palazzo dove al piano terra c’è una struttura di copertura dei parcheggi per le autovetture. Il problema è che questa pergotenda ti toglie la veduta: quando ti affacci dal balcone o dalle finestre non puoi osservare una parte della strada e del panorama. Perciò, ti chiedi: «Quando va rimossa la pergotenda sui posti auto?».
Si tratta di bilanciare le opposte esigenze dei proprietari vicini: c’è chi vanta il diritto di parcheggiare proteggendo le sue autovetture dalle intemperie e chi invece vuole godere di aria e di luce senza ostacoli. Il Codice civile detta le norme base sulle distanze tra i fabbricati e le costruzioni accessorie e stabilisce anche i criteri da applicare riguardo alle vedute che spettano ai proprietari degli appartamenti.
Nel seguente articolo ti spiegheremo questi criteri che ti aiuteranno a capire quando va rimossa la pergotenda sui posti auto e come agire per richiedere la sua rimozione. C’è anche da considerare l’aspetto relativo alla sicurezza: talvolta, le strutture portanti della pergotenda possono facilitare l’accesso dei ladri alle abitazioni sovrastanti.
Pergotenda: quali autorizzazioni servono?
La pergotenda è una struttura leggera su cui viene posata una tenda scorrevole o retrattile. Si distingue dalla tettoia perché è smontabile e amovibile molto più facilmente. La realizzazione di una pergotenda non richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire e rientra nell’attività edilizia libera. Il titolo abilitativo del Comune, invece, diventa necessario quando la struttura è fissa e stabile o comunque realizza un nuovo locale con aumento di volumetria o di superficie utile.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato [1] ha spiegato che la pergotenda non richiede il permesso di costruire quando «non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticali e della facile rimovibilità della copertura orizzontale».
Pergotenda: quale distanza da finestre e balconi?
Il Codice civile [2] stabilisce una distanza minima di almeno tre metri tra le costruzioni. I regolamenti comunali possono prevedere distanze maggiori. Nel caso delle pergotende, vengono in rilievo anche le cosiddette «vedute oblique», cioè quelle non orizzontali, ma diagonali e dirette dall’alto verso il basso. Qui, un’apposita norma [3] stabilisce che «la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita».
Anche la pergotenda è soggetta a questi limiti, come ha affermato una sentenza del tribunale di Roma [4] che ha deciso il caso di una struttura di copertura di posti auto che era stata installata senza il rispetto della distanza minima dal proprietario dell’appartamento del primo piano. Essendo il limite fissato dalla legge di soli tre metri, in concreto, queste controversie riguardano essenzialmente i casi delle unità immobiliari dotate di finestre nei piani bassi.
Pergotenda: quando va rimossa?
I giudici romani hanno stabilito che il proprietario di un piano del fabbricato dotato di finestre o balconi al di sotto dei quali è installata una pergotenda «ha il diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell’edificio», cioè deve potersi affacciare senza incontrare alcun ostacolo visuale.
Questo comporta che egli potrà chiedere la rimozione della pergotenda costruita in violazione dei limiti di distanze legali e che perciò comprime il suo «diritto di veduta, in quanto luce e aria assicurano l’igiene degli edifici e soddisfano i bisogni elementari di chi li abita».
Il tribunale ha anche osservato che la struttura, con la sua intelaiatura, costituisce un pericolo per la sicurezza delle proprietà private, perché offre un’agevole via di intrusione. Infatti, anche quando la pergotenda è aperta, le sue strutture portanti metalliche rimangono fisse e possono essere usate dai malintenzionati per arrampicarsi ai piani superiori.
È interessante notare che la sentenza ha condannato il condominio alla rimozione del manufatto o, in alternativa, «di arretrarlo fino a rispettare il limite minimo di distanza tra fabbricati». Del resto l’area adibita a parcheggio era regolarmente autorizzata dal Comune, che aveva concesso l’accesso carrabile e l’occupazione permanente di suolo pubblico.
fonte laleggepertutti