Dove e come va installato nel condominio, negli edifici pubblici ed anche nei bagni riservati ai disabili? Che succede in caso di caduta perché assente?

Erano belli quei tempi in cui si arrivava a casa e si riusciva a fare i gradini a due a due come se niente fosse. Gli anni passano per tutti e quei balzelli sulle scale che non facevano venire nemmeno il fiatone rimangono un tenero ricordo di gioventù. Da una certa età in poi, la salita verso la porta di casa si fa sempre più pesante, le gambe non sono più quelle di prima e si rende necessario un aiuto, un appoggio anche per fare pochi gradini. Lo sanno bene gli anziani ma anche chi soffre di una disabilità motoria che trasforma una piccola rampa di scale in una Via Crucis. Quell’appoggio è sempre dovuto? Quando è obbligatorio il corrimano?

C’è un decreto ministeriale del 1989 che stabilisce la normativa sull’obbligo di corrimano negli edifici costruiti da quell’anno in poi. Nei palazzi realizzati prima di quella data, come per i pochi gradini dell’ingresso che portano alle scale vere e proprie, occorre la delibera dell’assemblea. E questo nei condomini. Ma l’obbligo del corrimano esiste anche negli edifici pubblici, nelle rampe per i disabili .

Il decreto non si limita a dire se il corrimano ci deve essere o meno: fissa anche delle regole su come deve essere installato, sull’altezza da rispettare, e su altri aspetti che spesso si danno per scontati ma che, se non valutati bene, possono mettere in difficoltà molte persone quando non c’è un montascale o un ascensore a disposizione. Vediamo.

Corrimano: dov’è obbligatorio?
Il citato decreto ministeriale [1], approvato per il superamento delle barriere architettoniche, impone la presenza di un corrimano o similare che agevoli l’utilizzo delle scale a chi accede a uno stabile privato, realizzato dopo il 1989. Negli edifici costruiti prima di tale data, è possibile avanzare una richiesta scritta all’amministratore del condominio affinché la questione venga valutata dall’assemblea, che dovrà eventualmente approvarla con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti un terzo del valore dell’edificio.

La stessa procedura va seguita se fosse necessario installare un piccolo corrimano accanto ai pochi gradini che di solito si trovano all’ingresso del palazzo e che conducono al pianerottolo da cui partono le scale verso i vari piani. In questo caso, se l’assemblea non dovesse approvare la proposta entro tre mesi, il richiedente potrebbe realizzare l’opera a proprie spese, visto che l’eventuale successiva rimozione non comporterebbe grosse difficoltà.

Il corrimano è obbligatorio anche sulle rampe per l’accesso dei disabili agli edifici. In questo caso, se ne devono installare non uno ma due su entrambi i lati, ad un’altezza non inferiore ai 90 centimetri. La pendenza dello scivolo non deve superare l’8% o, in caso di adeguamento, il 12%.

In sintesi, la legge stabilisce che chiunque deve trovare un corrimano:

negli edifici privati costruiti dopo il 1989, residenziali e non, compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
negli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, costruiti dopo il 1989;
dopo la ristrutturazione degli edifici privati appena citati, anche se costruiti prima del 1989;
negli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti;
nei servizi igienici riservati alle persone con disabilità.
A questo elenco si potrebbero aggiungere altre strutture pubbliche che presuppongono la presenza frequente di persone anziane, non del tutto autosufficienti, con disabilità o malate, come possono essere le corsie degli ospedali o delle Rsa.

Corrimano: come deve essere installato sulle scale?
L’obbligo di un corrimano sarebbe completamente inefficace se le scale non rispettassero determinate norme di sicurezza. Ecco perché la legge definisce anche quali devono essere le caratteristiche sia delle scale sia del corrimano affinché entrambi siano a norma.

Uno degli aspetti fondamentali delle scale è quello di presentare un andamento regolare ed omogeneo dalla base fino alla cima. Se ciò non è possibile, occorre prevedere dei ripiani di adeguate dimensioni. Le rampe devono avere lo stesso numero di gradini, ciascuno dei quali con la stessa pedata e alzata.

Le scale devono essere dotate di parapetto atto ad avere una difesa verso il vuoto ed un corrimano di facile presa e realizzato con materiale resistente e non tagliente.

La larghezza minima delle scale deve essere di 1,20 metri. La pedata minima dei gradini è di 30 cm, mentre la somma tra il doppio dell’alzata e la pedata deve essere compresa tra 62 e 64 cm.

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.

Se il disegno è discontinuo, l’aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.

Altro elemento importante: in corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l’ultimo gradino. Il corrimano deve essere posto ad un’altezza compresa tra 90 cm e 1 metro. Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad un’altezza di 75 cm. Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.

Caduta dalle scale senza corrimano: che succede?
Chi soffre una caduta in una scala o in uno spazio carente di un corrimano obbligatorio, ha diritto a chiedere il risarcimento del danno. Se ciò accade sul posto di lavoro, il dipendente può agire contro il datore per lesioni colpose [2].

Tuttavia, il risarcimento non è automatico: occorrerà valutare di volta in volta le circostanze del sinistro [3].

fonte laleggepertutti