Trasformazione di un balcone o di un terrazzino in veranda; rilascio di un permesso di costruire; intervento di tamponatura con pannelli in vetro di una precedente tettoia con conseguente creazione di una veranda.
Pergolato, gazebo e veranda: differenza
Il pergolato assolve tendenzialmente una funzione ornamentale, allorché però sia realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, sia facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, e funga da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni. Dalla pergola si distingue il gazebo quale struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili, che può essere realizzato sia come struttura temporanea, sia in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.
Diversamente la veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro con la conseguenza che essa, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire.
T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 29/03/2021, n.797
Realizzazione di verande su balconata
Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico.
T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 19/02/2021, n.454
Costituzione di un nuovo volume
Ai fini della realizzazione di una veranda con chiusura di un balcone, trattandosi di opera comportante la costituzione di un nuovo volume, che va a modificare la sagoma di ingombro dell’edificio, è necessario il previo rilascio del permesso di costruire.
Consiglio di Stato sez. II, 23/10/2020, n.6432
Veranda: quando è considerata una parte comune?
Un balcone/veranda viene considerato a tutti gli effetti una parte comune solo se svolge una funzione di copertura e isolamento per l’abitazione posta al piano inferiore. Se tale funzione è svolta solo da una parte del manufatto, allora soltanto questa porzione sarà considerabile come parte comune, mentre il resto sarà assoggettato al regime delle parti private.
Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, n.22572
Le opere di inglobamento di una veranda in un appartamento
Le opere di inglobamento della veranda nell’appartamento integrano un intervento di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1 d, d.P.R. n. 380/2001, comportando un incremento di S.U.L. e volumetria nonché una modifica del prospetto e della sagoma del fabbricato, la cui abusività correttamente è sanzionata con la misura repressiva di cui all’art. 33, d.P.R. n. 380/2001.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 16/10/2020, n.10591
Acque lacuali e divieto di costruire a meno di dieci metri
Il divieto di costruire a meno di dieci metri dalle acque pubbliche riguarda anche quelle lacuali (nella specie, è stata confermata la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche che aveva annullato la concessione e il permesso di costruire rilasciati da un comune per la realizzazione, a una distanza inferiore a quella prescritta, di una veranda denominata “tenda lago”).
Cassazione civile sez. un., 14/02/2020, n.3807
Realizzazione di una veranda: è necessario il permesso di costruire?
La realizzazione di una veranda necessita del rilascio di un permesso di costruire, trattandosi di opera non precaria perché stabilmente infissa al suolo e tale da determinare, sotto il profilo edilizio, un aumento di volumetria, oltre che di superficie e sagoma; cosicché del tutto legittima si rivela l’ordinanza di demolizione dell’opera eseguita in assenza del prescritto titolo edilizio, non essendo configurabile il più mite trattamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, previsto per la sola ipotesi di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA.
T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 12/06/2019, n.981
Quali sono le caratteristiche di una veranda?
La posa in opera di infissi in alluminio e vetro, scorrevoli e richiudibili “a libro”, fra le colonne al pianterreno di un fabbricato, assume inequivocabilmente le caratteristiche di una veranda, determinando la chiusura totale o parziale di un elemento edilizio aperto verso l’esterno, quale un terrazzo, un balcone o un portico, e dando così luogo ad un elemento diverso, che comporta una trasformazione in termini di volume, superficie e sagoma dell’edificio cui appartiene, e pertanto richiede il rilascio di idoneo titolo abilitativo.
Né in contrario rileva l’asserita volontà di utilizzare le chiusure nelle sole giornate di forte vento, a protezione dell’interno del porticato dalla sabbia, atteso che ai fini edilizi deve aversi riguardo alle caratteristiche oggettive dell’opera e all’idoneità degli infissi a realizzare un locale stabilmente chiuso, con conseguente estensione delle possibilità di godimento dell’immobile, ivi compresa quella di mantenere gli infissi aperti all’occorrenza o comunque secondo necessità.
T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 11/01/2019, n.64
Tamponatura di precedente tettoia e realizzazione di una veranda
Ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, la tamponatura di una precedente tettoia, con conseguente realizzazione di una veranda, deve essere classificata come ristrutturazione edilizia, che necessita del permesso di costruire in quanto, in conseguenza dell’aumento di volumetria correlata, viene in sostanza realizzato un organismo diverso dal precedente per struttura e destinazione.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 22/01/2019, n.847
Occlusione dell’affaccio diretto di una finestra sul vano scala
L’azione proposta dall’amministratore senza autorizzazione e, poi, rinunciata non può pregiudicare il diritto del singolo condomino, né espropriarlo della facoltà di agire personalmente a tutela della proprietà comune.
La realizzazione da parte di terze persone di illeciti anche più gravi di quello compiuto da un condomino (nella specie: chiusura delle terrazze esclusive) all’evidenza non scrimina quest’ultimo, essendo evidente che l’occlusione dell’affaccio diretto di una finestra sul vano scala causata dall’allestimento di una veranda riduce il passaggio di luce e di aria, ingabbiando lo sbocco naturale della finestra e svilendo apprezzabilmente la servitù di cui il bene comune gode nei confronti della proprietà esclusiva contigua.
Corte appello Firenze sez. I, 03/12/2018, n.2822
Per trasformare il balcone in veranda serve il permesso di costruire?
La trasformazione di un balcone o di un terrazzino, circondato da muri perimetrali, in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non costituisce realizzazione di una pertinenza, ne’ intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a concessione edilizia ovvero permesso di costruire.
Cassazione penale sez. III, 30/11/2018, n.36238
Trasformazione di un balcone o di un terrazzo in veranda: è una pertinenza?
La trasformazione di un balcone o di un terrazzo in veranda non costituisce una “pertinenza” in senso urbanistico. La veranda integra, infatti, un nuovo locale autonomamente utilizzabile, che viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie, con la conseguenza del necessario preventivo rilascio di permesso di costruire.
Consiglio di Stato sez. VI, 09/10/2018, n.5801
La chiusura di una veranda senza concessione
Costituisce un intervento abusivo di ristrutturazione edilizia la chiusura di una veranda senza concessione e, in tal caso, la repressione dell’abuso comporta l’ingiunzione ex art. 9 L. 47/1985, finalizzata alla spontanea rimozione dell’abuso e, allo scadere del termine fissato, si può procedere con la demolizione d’ufficio, a spese del responsabile, oppure, qualora il ripristino non sia possibile, può essere prevista l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, quantificata in misura pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile conseguente alla realizzazione dell’opera, da determinarsi considerando la data di ultimazione dei lavori.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 01/10/2018, n.9683
Realizzazione di una veranda mediante la chiusura di un balcone
La veranda realizzata mediante la chiusura di un balcone integra il reato edilizio di cui all’articolo 44 D.P.R. n. 380/2001.
Tribunale Torre Annunziata, 10/09/2018, n.2298
Veranda: è un manufatto edilizio equipollente al porticato?
Una veranda e un porticato, differenziandosi soltanto per le dimensioni, il portico è infatti costituito da un spazio coperto che almeno da un lato è costituito da colonne e pilastri, possono considerarsi manufatti edilizi equivalenti.
Consiglio di Stato sez. VI, 02/07/2018, n.4001
Denuncia di inizio attività
La realizzazione di una veranda necessita del rilascio di un permesso di costruire, trattandosi di opera non precaria perché stabilmente infissa al suolo e tale da determinare, sotto il profilo edilizio, un aumento di volumetria; sicché del tutto legittima si rivela l’ordinanza di demolizione dell’opera eseguita in assenza del prescritto titolo edilizio, non essendo configurabile il più mite trattamento della sanzione pecuniaria, di cui all’art. 37 del d.p.r. n. 380/2001, previsto per la sola ipotesi di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività.
T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 21/05/2018, n.771
Assenza del permesso di costruire e demolizione di una veranda
È legittimo il provvedimento con cui il Comune ha ordinato la demolizione di una veranda, la cui realizzazione, avendo determinato la trasformazione del manufatto principale in termini di sagoma, volume e superficie, avrebbe richiesto il rilascio di un permesso di costruire ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. c, e 3, lett. e.1 – e.6, del d.p.r. n. 380/2001 .
Consiglio di Stato sez. VI, 24/04/2018, n.2481
La chiusura di un balcone di un appartamento
La realizzazione di una veranda tramite la chiusura di un balcone di un appartamento è qualificabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, nella misura in cui realizza “l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”, ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), dello stesso d.P.R. laddove comporti una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui inerisce .
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 22/05/2017, n.2714
fonte laleggepertutti